STATUTO


Atto Costitutivo del Centro Sportivo Educativo Nazionale
Statuto del Centro Sportivo Educativo Nazionale
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L’ASSOCIAZIONE, GLI SCOPI E LE FINALITA’

ARTICOLO 1

Il Centro Sportivo Educativo Nazionale (C.S.E.N.), da qui in avanti detto CSEN, è un’Associazione Nazionale, con personalità giuridica, avente per scopo la diffusione dello Sport in ogni sua disciplina, attraverso la promozione e l'organizzazione su tutto il territorio nazionale e nei Paesi Europei ed Extraeuropei di attività sportive dilettantistiche a carattere amatoriale, seppure con modalità competitive, volte alla formazione fisica, morale, sociale e della salute dei cittadini, nonché di tutte le attività culturali, sociali, ricreative, salutistiche, del tempo libero, di formazione extrascolastica, ambientalistiche e del turismo sociale che possono contribuire all'arricchimento della persona umana; il CSEN persegue inoltre finalità assistenziali, di promozione sociale e del benessere psicofisico in genere, nonché di contrasto alla povertà, all'esclusione sociale ed alle marginalità estreme.

Le attività sportive dilettantistiche, che dovessero essere eventualmente esercitate a carattere agonistico, dovranno rispettare quanto sancito dai regolamenti tecnici delle Federazioni Sportive Nazionali e/o Discipline Associate per il miglior raggiungimento delle specifiche finalità. Il CSEN è retto da norme statutarie e regolamentari ispirate al principio di partecipazione all’attività sociale da parte di chiunque in condizioni di uguaglianza e pari opportunità. Le funzioni del CSEN, in ambito sportivo, sono svolte nel rispetto dei principi, delle regole e delle competenze del C.O.N.I., delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Associate.

Il CSEN non ha scopo di lucro; esso, già riconosciuto come Ente Nazionale di Promozione Sportiva dal Consiglio Nazionale del C.O.N.I. con la delibera n. 27 del 24 giugno 1976 ai sensi dell’art. 31 del D.P.R. n. 530 del 2 agosto 1974, è stato riconfermato in tale sua qualità con Deliberazione del Consiglio Nazionale del C.O.N.I. n. 1224 del 15 Maggio 2002 in attuazione del Decreto legislativo n. 242 del 23 Luglio 1999.  Il CSEN è  Ente Nazionale di promozione sociale di cui all’art. 3 comma 6, lettera e), della legge 25 agosto 1991, n. 287 con finalità assistenziali riconosciute dal Ministero dell'Interno con D.M. 559/C.3206.12000.A. (101) del 29 febbraio 1992 ed e’ stato iscritto al n.77 del registro nazionale delle associazioni di promozione sociale presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ai sensi della Legge 383\2000. Il CSEN è considerato O.N.L.U.S. ai sensi dell’art. 10, comma 9, D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

Il CSEN ha sede legale in Roma. La durata del medesimo è stabilita a tempo indeterminato.

ARTICOLO 2

Il CSEN per il perseguimento e la realizzazione delle finalità di cui all’art. 1:

- organizza manifestazioni sportive a carattere locale, provinciale, regionale, nazionale ed internazionale, collaborando, ove necessario, con i competenti Organi e Federazioni del C.O.N.I. e con gli Enti territoriali, pubblici e privati;

- cura la formazione di idonei quadri direttivi e tecnici attraverso specifici corsi di istruzione e formazione extrascolastica per "operatori " dello sport, olistici, di turismo sociale, animatori culturali, del benessere, della promozione sociale e del volontariato di base;

- coordina e promuove la costituzione di società o di associazioni e circoli sportivi, culturali e ricreativi, di promozione sociale E DEL BENESSERE, di centri giovanili di formazione fisica ed avviamento alla pratica sportiva;

- collabora con la famiglia, la scuola e le strutture sociali;

- opera affinché lo sport sia riconosciuto come diritto sociale legato alla realizzazione delle migliori condizioni di vita dei cittadini in generale ed in particolare dei giovani, delle persone con svantaggio psico-fisico e degli anziani;

- promuove ed organizza, anche di concerto con Istituzioni pubbliche e private, corsi ed attività di formazione ed aggiornamento professionale, con finalità formative e sociali, indirizzati anche al personale docente delle scuole di ogni organo e grado secondo la normativa vigente;

- favorisce lo sviluppo di iniziative sportive dirette anche alla realizzazione di impianti e strutture per la pratica dell'attività fisica;

- promuove ed organizza attività e manifestazioni di cultura, arte, spettacolo e turismo sociale;

- persegue, inoltre, finalità tese all'organizzazione di movimenti ecologisti ed ambientalisti di protezione civile e del volontariato sociale;

- promuove ed organizza iniziative riguardanti la pratica delle attività motorie avanzando, per il tramite delle rappresentanze periferiche, proposte agli Enti territoriali, pubblici e privati e partecipando attivamente alle forme decentrate di gestione democratica degli organismi pubblici locali per una adeguata programmazione culturale, sociale e sportiva;

- gestisce in proprio, o per il tramite delle sue rappresentanze periferiche, strutture di impianti pubblici o privati destinati ad attività sportive, sociali, culturali, ambientali e del tempo libero;

- fornisce alle società affiliate adeguate informazioni ed assistenza tecnica normativa, amministrativa, fiscale, assicurativa e gestionale relativa all'associazionismo in genere ed ai settori sportivi, del tempo libero, della promozione sociale,del volontariato e della protezione civile;

- cura le pubblicazioni necessarie alla realizzazione della propria attività sociale ed edita propri organi di informazione;

- garantisce e tutela la libera e piena partecipazione dei propri associati, ad ogni livello, alla vita ed alle iniziative del medesimo;

- pone in essere ogni attività complementare a quelle istituzionali che possa essere utile per il raggiungimento degli scopi sociali.

La titolarità dell’organizzazione e dello svolgimento delle attività sportive fa capo all’ente e non può essere demandata ad organizzazioni terze.

ARTICOLO 3

Il CSEN, stabilisce, con Regolamenti approvati dalla Direzione Nazionale, le norme attuative dello Statuto,  quelle per il proprio funzionamento e per la pratica e l'organizzazione delle varie attività.

RAPPORTI DI APPARTENENZA, SOCI E TESSERATI

ARTICOLO 4

Il CSEN opera attraverso strutture di base quali Società ed Associazioni Sportive Dilettantistiche, Gruppi Sportivi, Circoli Culturali, Assistenziali, di Promozione sociale ed Associazioni in genere che condividono le finalità dell'Ente. La struttura di base, nucleo originario posto a fondamento della vita associativa del CSEN, è una libera associazione fra cittadini, senza distinzioni di sesso, età, condizione sociale o altro, ed esprime il desiderio dei singoli di vivere insieme l'esperienza morale, culturale, sociale, assistenziale, sportiva, amatoriale, così come è inteso dal CSEN. Tali strutture debbono avere uno statuto autonomo che preveda l’assenza di fine di lucro e sia ispirato a principi di democrazia interna e di pari opportunità. Le Associazioni o società sportive dilettantistiche che si affiliano al CSEN devono ottenere il riconoscimento ai fini sportivi dal Consiglio Nazionale del C.O.N.I., direttamente o tramite delega, rilasciata al CSEN dal Consiglio Nazionale medesimo. In tal caso l’organo del CSEN competente al riconoscimento è la Direzione Nazionale. Gli Statuti delle medesime, approvati dalla Giunta Nazionale del C.O.N.I. salvo delega al CSEN, devono essere in regola con i requisiti di legge (art.90, Legge 289/02 e successive modifiche ed integrazioni). Gli Statuti delle medesime Associazioni e Società sportive dilettantistiche, oltre ai requisiti richiesti dalla legislazione statale, devono conformarsi alle norme e direttive del C.O.N.I. nonché allo Statuto ed ai Regolamenti CSEN.

ARTICOLO 5

Possono fare parte dell’Ente:

1) le persone fisiche, italiane e straniere che:

a) siano in possesso della cittadinanza di uno stato;

b) non abbiano riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori ad un anno ovvero a pene che comportino l’interdizione dai pubblici uffici superiore ad un anno;

c) non aver riportato nell’ultimo decennio, salva riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive complessivamente superiori ad un anno da parte di Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Associate, degli Enti di Promozione Sportiva del C.O.N.I. o di Organismi Sportivi Internazionali riconosciuti; non abbiano subito provvedimenti di radiazione da parte dei competenti organi di giustizia di organismi riconosciuti dal C.O.N.I. o si siano sottratti volontariamente con dimissioni o mancato rinnovo del tesseramento a sanzioni irrogate nei loro confronti.

d) non aver subito sanzioni  a seguito dell'accertamento di una violazione delle norme sportive antidoping del C.O.N.I. o delle disposizioni del Codice Mondiale Antidoping WADA.

2) Le Società ed Associazioni Sportive Dilettantistiche, i Gruppi Sportivi, i Circoli Culturali, Assistenziali, di Promozione sociale e le Associazioni in genere che, oltre a quanto già previsto dall’Art. 4 uniformino il proprio statuto ai principi ed alle finalità dell'Ente apportandovi tutte le modifiche necessarie. Deve, in ogni caso, essere rispettato il fondamentale principio che la vita della struttura di base è regolata dall'Assemblea dei Soci, cui compete la decisione in ordine:

- all'elezione dei responsabili della vita associativa, garantendo l'eleggibilità a ciascuno dei soci;

- all'approvazione dei bilanci sociali.

Deve inoltre essere previsto che, nei casi di scioglimento della struttura di base, il patrimonio sociale residuo deve essere devoluto ad Associazioni con finalità analoghe o  destinato a finalità di pubblica utilità sentito l’Organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Sono soci  tesserati del CSEN:

a) gli iscritti tesserati a tutte le strutture affiliate di base;

b) gli iscritti tesserati praticanti l’attività sportiva, i dirigenti, i tecnici ed altre figure similari di operatori sportivi;

c) i Componenti gli Organi Nazionali e  delle strutture periferiche dell'Ente.

Sono soci Affiliati del CSEN:

Tutte le strutture di base regolarmente affiliate

Sono Partecipanti Aderenti

Le Basi Associative Sportive (BAS) che partecipano alle attività dell’Ente. Le BAS non hanno diritto di voto.

ARTICOLO 6

L'affiliazione al CSEN della struttura di base è deliberata dalla Direzione Nazionale nel rispetto delle modalità stabilite dal presente statuto e dai regolamenti. L'affiliazione ha validità annuale e và, pertanto, rinnovata alla scadenza con le modalità previste dallo statuto e dai regolamenti. Il tesseramento è effettuato dalla struttura di base o dalla basa BAS e trasmesso al CSEN secondo le norme statutarie e regolamentari. La tessera è individuale, viene distribuita ai soci in Italia ed all'estero ed ha validità annuale; consente di partecipare alle attività, nonché di usufruire dei servizi del CSEN e di tutte le sue strutture territoriali e di base. Non sono ammessi tesseramenti temporanei né limitazioni in funzione della partecipazione alla vita associativa. Le modalità di acquisizione da parte dei tesserati di qualifiche tecniche sono stabilite dalla Direzione Nazionale. La quota e/o contributo associativo non è trasmissibile né rivalutabile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte. In caso di recesso o di esclusione i soci non hanno diritto di chiedere la divisione del fondo comune né pretendere la restituzione della quota o contributo versato.

ARTICOLO 7

Sono compiti delle strutture di base la promozione costante dell'esperienza sportiva ad ogni livello, delle attività fisico sportive e l'organizzazione di attività sportive dilettantistiche ed amatoriali, anche a carattere competitivo nonché culturali, di promozione sociale e del tempo libero che rispondano alle finalità di cui all’art. 1 dello Statuto del CSEN. Le strutture di base affiliate, costituitesi per volontà autonoma dei soci, sono amministrativamente autonome e rispondono delle obbligazioni assunte esclusivamente con il proprio patrimonio e secondo le disposizioni del codice civile.

ARTICOLO 8

I Soci hanno diritto di voto:

a) gli iscritti tesserati, in regola con le quote sociali ed in possesso della maggiore età, nelle assemblee ordinarie e straordinarie delle Società ed Associazioni Sportive Dilettantistiche, dei Gruppi Sportivi, dei Circoli Culturali, Assistenziali, di Promozione sociale e delle Associazioni in genere di appartenenza;

b) le Strutture di base in regola con le quote affiliative nei rispettivi Congressi Provinciali secondo quanto stabilito dalle norme statutarie.

In ogni votazione va rispettato il principio del voto singolo di cui all’art. 2538, 2° comma, del codice civile.

I Soci tesserati:

a) possono ricoprire liberamente cariche sociali nell'Ente, se in possesso dei requisiti prescritti;

b) possono presentare nuovi soci;

c) hanno diritto di frequentare le sedi sociali e di servirsi degli impianti sportivi e delle strutture sociali con le modalità fissate dagli organi competenti;

d) possono partecipare alle manifestazioni sociali secondo le norme previste per le stesse;

e) hanno l'obbligo di osservare lo Statuto del CSEN e tutte le deliberazioni assunte dagli organi statutari e sociali; quelli tesserati alle associazioni e società sportive dilettantistiche devono osservare inoltre il codice di comportamento sportivo approvato dal C.O.N.I. E’ sancito il divieto di tesseramento per i soggetti nei cui confronti sia stato irrogato il provvedimento di radiazione da parte dei competenti organi di giustizia di organismi riconosciuti dal CONI. E’ sancito, inoltre, il divieto di tesseramento per un periodo di 10(dieci)anni per quanti si siano sottratti volontariamente con dimissioni o mancato rinnovo del tesseramento alle sanzioni irrogate nei loro confronti. A tal fine da parte della Segreteria del CSEN sarà emessa apposita attestazione a far data dalla quale decorre il periodo suindicato.Il tesseramento dei soggetti di cui al comma precedente è comunque subordinato alla esecuzione della sanzione irrogata.

f) hanno l'obbligo di versare le quote di iscrizione, le quote associative periodiche e le quote aggiuntive o straordinarie nella misura e con le modalità prescritte.

I soci affiliati e tesserati hanno l'obbligo di accettare implicitamente lo Statuto ed i Regolamenti del CSEN in ogni loro parte ed effetto. I provvedimenti adottati dagli organi del Centro hanno piena e definitiva efficacia nell'ambito dell'ordinamento sociale e nei confronti di tutti gli affiliati e tesserati all'Ente.

ARTICOLO  9

La perdita della qualità di socio affiliato si ha:

per recesso o scioglimento volontario dell’organismo affiliato;

per totale inattività durante l’intero ultimo anno sociale;

per mancato rinnovo dell’affiliazione;

per radiazione comminata dagli organi disciplinari;

per revoca dell’affiliazione a seguito della perdita dei requisiti richiesti.

In ogni caso di cessazione gli affiliati devono provvedere al pagamento di quanto ancora dovuto al CSEN ed agli altri affiliati; i componenti dell’ultimo Consiglio Direttivo degli affiliati cessati sono personalmente e solidamente tenuti all’adempimento del saldo di quanto dovuto.

La perdita della qualifica di socio tesserato si ha:

- per dimissioni;

- per il venir meno dei requisiti che hanno determinato il tesseramento;

- per decadenza a qualunque titolo dalla carica o per perdita della qualifica che ha determinato il tesseramento;

- per il verificarsi di uno dei casi indicati al comma precedente ove compatibili.

ORGANI NAZIONALI

ARTICOLO 10

Sono organi nazionali del CSEN:

- il Congresso Nazionale;

-   Il Consiglio Nazionale dei Delegati

- la Direzione Nazionale;

- il Presidente Nazionale;

- i Vice Presidenti Nazionali;

- il Segretario Nazionale;

- il Collegio dei Revisori dei Conti;

- il Collegio dei Probiviri di I° Grado;

- il Collegio dei Probiviri di II° Grado;

- il Procuratore Sociale;

 

CONGRESSO NAZIONALE

ARTICOLO 11

Il Congresso Nazionale è il massimo organo del CSEN e le sue deliberazioni sono sovrane.

Ad esso compete di:

a) esprimere la volontà dell'Ente in ordine al perseguimento delle finalità istituzionali di cui all’art.1;

b) fissare gli orientamenti programmatici dell'attività quadriennale dell'Ente;

c) deliberare sulle proposte di modifica alle norme statutarie;

d) eleggere il Presidente Nazionale del CSEN;

e) eleggere il Consiglio Nazionale dei Delegati

 f) eleggere la Direzione Nazionale;

g) eleggere il Collegio dei Revisori dei Conti;

h) eleggere il Collegio dei Probiviri di I° Grado;

i) eleggere il Collegio dei Probiviri di II° Grado.

ARTICOLO 12

Il Congresso Nazionale può essere ordinario elettivo o straordinario.

Il Congresso Nazionale è composto dai Delegati eletti nei Congressi Provinciali.

Il Congresso Nazionale Ordinario Elettivo si riunisce ogni 4 anni e cioè entro il 15 marzo dell'anno successivo allo svolgimento dei Giochi Olimpici Estivi, il Congresso é indetto dalla Direzione Nazionale ed è convocato dal Presidente Nazionale.

Non possono partecipare al Congresso i soggetti non in regola con le quote sociali o che abbiano subito inibizioni o squalifiche in corso di esecuzione da parte degli organi di giustizia.

Il Congresso Nazionale Straordinario è convocato oltre ai casi statutariamente previsti, quando richiesto dalla metà più uno dei componenti  la direzione o dalla metà più uno degli aventi diritto al voto. Il Congresso Straordinario deve essere convocato entro i 30 giorni successivi al ricevimento della richiesta e celebrarsi entro i successivi 60 giorni. Il Congresso Straordinario è formato dai Delegati Eletti.

Ai Congressi Nazionali partecipano senza diritto di voto:

il Presidente del CSEN, i Componenti la Direzione Nazionale, i Presidenti dei Comitati Regionali, il Presidente ed i Componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, i Presidenti ed i Componenti dei Collegi dei Probiviri di I° e 2° grado, il Procuratore Sociale,  i Responsabili Nazionali dei Settori Tecnici. I membri della Direzione Nazionale non possono essere eletti Delegati al Congresso Nazionale.

L’avviso di convocazione, contenente l’O.d.G., il luogo e la data di svolgimento deve essere inviato, almeno 30 gg prima della data di inizio dei lavori, a mezzo del servizio postale, telefax , telex  e/o con altri idonei sistemi, ai recapiti dei Delegati eletti nei Congressi Provinciali, lo stesso, altresì, deve essere pubblicato, in tempo utile, sugli organi di stampa del CSEN e/o sul sito web nazionale ufficiale dell’ente.

Il Congresso Nazionale sia in seduta ordinaria che straordinaria é validamente costituito:

a) in prima convocazione quando siano presenti Delegati pari almeno alla metà del totale dei Delegati eletti nei Congressi Provinciali;

b) in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei Delegati presenti.

Tra la prima e la seconda convocazione non può intercorrere meno di un’ora.

Il Congresso Nazionale non può deliberare su nessun altro argomento oltre quelli fissati nell’ordine del giorno.

Salvo i casi per i quali è richiesta una diversa maggioranza il Congresso Nazionale delibera a maggioranza semplice dei presenti e votanti.

Le proposte di modifiche statutarie possono essere avanzate dalla Direzione Nazionale o dal 50% più 1 dei soci affiliati. In tal caso il Congresso Straordinario deve essere convocato con all'O.d.G. le modifiche proposte entro 30 giorni dalla richiesta e deve celebrarsi nei successivi 60 giorni.

Per l’approvazione di modifiche statutarie è richiesto il voto favorevole dei due terzi dei votanti.

Lo Statuto del CSEN e le modifiche devono essere approvate ai fini sportivi dalla Giunta Nazionale del C.O.N.I.

ARTICOLO 13

Il Congresso è aperto dal Presidente Nazionale ed elegge, prima di ogni altro atto, il Presidente ed il Vice Presidente del Congresso, i quali:

- hanno tutti i poteri per l’ordinato e sollecito svolgimento dell’Assemblea compreso quello di limitare temporalmente, gli interventi;

- propongono al Congresso la nomina della Commissione Elettorale e di scrutinio;

- indicono le votazioni;

- ne determinano e regolano le modalità, salvo diversa formale delibera del Congresso;

- ne proclamano i risultati;

- comunicano, senza ritardo, l’avvenuto deposito del verbale della Commissione Verifica Poteri;

- regolamentano, di concerto con il Segretario del Congresso, le attività Congressuali.

Il Vice Presidente coadiuva, sostituisce e si surroga nelle mansioni del Presidente, al fine di garantire la necessaria continuità nella funzione direttiva del Congresso.

ARTICOLO 14

La Commissione Verifica Poteri è preposta:

a) all’accertamento dei poteri rappresentativi e del diritto al voto dei singoli Delegati;

b) al rilascio delle credenziali abilitative alla partecipazione alle operazioni di voto.

c)alla verifica della regolarità delle candidature pervenute.

d)alla risoluzione di eventuali casi controversi in presenza di contestazione. 

Essa è composta da 3 membri eletti dalla Direzione Nazionale ed inizia i suoi lavori  prima della data di convocazione del Congresso, nominando al suo interno un Presidente.

La commissione verifica poteri redige un verbale delle operazioni compiute con l'esplicita menzione di tutti i provvedimenti adottati per la risoluzione di ogni controversia insorta. Nel caso di contestazioni l'interessato, se intende proporre ricorso in congresso, dovrà esprimere questa volontà a verbale e sottoscriverlo. 

Il verbale delle operazioni, sottoscritto da tutti i componenti la Commissione, deve essere trasmesso all’Ufficio di Presidenza del Congresso in tempo utile per lo svolgimento delle operazioni di voto e verrà allegato agli atti del Congresso Nazionale.

Le contestazioni relative all’operato della Commissione verranno risolte dal Congresso su formale richiesta degli interessati che dovrà essere avanzata, a pena di decadenza, entro e non oltre il termine di un’ora dalla comunicazione dell’avvenuto deposito del verbale presso l’ufficio di Presidenza del Congresso.

La Commissione Elettorale  e di Scrutinio é preposta alla regolamentazione dello svolgimento di tutte le operazioni di voto disposte dal Presidente del Congresso o dal Congresso medesimo.

Di concerto, pertanto, con il Segretario del Congresso costituisce il seggio elettorale e provvede a quanto necessario al suo corretto funzionamento.

Essa é composta di 3 membri eletti dal Congresso e nomina al suo interno un Presidente.

Il verbale delle operazioni di voto, sottoscritto da tutti i componenti la Commissione, verrà allegato agli atti del Congresso Nazionale.

Quando il Congresso Nazionale è convocato in seduta elettiva la carica di componente della Commissione Verifica Poteri e della Commissione Elettorale e di Scrutinio è incompatibile con quella di candidato a cariche elettive.

ARTICOLO 15

Il Presidente Nazionale, i Componenti del Consiglio Nazionale dei Delegati i Componenti della Direzione Nazionale, il Presidente il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti, i Componenti il Collegio dei Revisori dei Conti e i Componenti il Collegio dei Probiviri di I° e II° Grado, sono eletti dal Congresso con sei distinte votazioni a scrutinio segreto.

Le candidature per tutte le cariche eleggibili dal Congresso Nazionale devono pervenire alla Segreteria Nazionale non oltre il 15° giorno  lavorativo antecedente la data fissata per il Congresso e di esse, il Presidente del Congresso dà comunicazione al Congresso medesimo non appena insediato.

I candidati dovranno essere in regola con il tesseramento alla data di presentazione della candidatura. Per l’eleggibilità dovranno essere presentate candidature individuali. Non è consentito presentare candidature a più cariche nell’ambito del medesimo Congresso. Chiunque ne abbia interesse può avanzare ricorso motivato avverso le candidature avanzate depositandolo alla Commissione Verifica Poteri entro il 10° giorno antecedente la data di inizio del Congresso. La commissione esaminerà il ricorso dando comunicazione dell'esito entro il 5° giorno antecedente la data di inizio del Congresso.

In ciascuna votazione si può esprimere il voto solo per un numero di candidati pari al numero dei componenti dell’Organo costituendo.

Pertanto, le indicazioni in eccedenza, quelle relative a candidati che non abbiano formalizzato la loro candidatura nei tempi e nei modi sopra indicati e quelle concernenti candidati che abbiano formalmente rinunciato alla candidatura, sono da considerarsi come non apposte.

Vengono dichiarati eletti alle cariche di Componente del Consiglio Nazionale dei Delegati, di Componente la Direzione Nazionale, di Presidente il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti, di Componente il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti e di componente dei Collegi dei Probiviri i candidati che abbiano conseguito il maggior numero dei voti. Viene dichiarato eletto alla carica di Presidente Nazionale il candidato che abbia ottenuto in prima votazione la maggioranza assoluta dei voti congressuali validi.

Qualora nessun candidato abbia raggiunto la maggioranza assoluta di tali voti, in seconda votazione viene dichiarato eletto il candidato che abbia raggiunto il maggior numero di voti.

Il verbale del Congresso, contenente la descrizione delle attività congressuali svolte e dei loro esiti, viene sottoscritto dal Presidente del Congresso stesso, e controfirmato dal Segretario Nazionale del CSEN. Il Segretario provvederà ad inserirlo nel libro dei verbali del Congresso, depositato presso la Segreteria Nazionale dell’Ente, numerato e siglato in ogni sua pagina dal Segretario Nazionale stesso.

Esso é, a richiesta, liberamente consultabile da tutti i soci aventi diritto a voto.

CONSIGLIO NAZIONALE DEI DELEGATI

    ARTICOLO  15 BIS

Il Congresso Nazionale ordinario elettivo elegge, nel suo seno, 20 Delegati che formano Il Consiglio Nazionale dei Delegati. I Delegati eletti durano in carica per un quadriennio olimpico che va a concludersi con i giochi olimpici estivi. In caso di dimissioni o impedimento definitivo dei Delegati eletti componenti il Consiglio, si provvederà al reintegro con il primo dei non eletti che abbia conseguito almeno la metà dei voti dell’ultimo degli eletti; nel caso di assenza di sostituti si provvederà al reintegro attraverso la convocazione del Congresso  Nazionale elettivo.

Nell’ipotesi in cui sia compromessa la regolare funzionalità dell’organo, dovrà essere obbligatoriamente celebrato un congresso straordinario entro 90 giorni dall’evento che ne ha compromesso la funzionalità. L’integrazione dell’organo sarà possibile sino ad un massimo del 50% dei componenti, stante il fatto che la decadenza si avrà con il venir meno della metà più uno dei componenti.

Il Consiglio Nazionale dei Delegati è convocato annualmente dal Presidente  Nazionale e si riunisce entro il 30 aprile o in eventuale altro termine previsto dalla legge per l’approvazione del Bilancio Consuntivo dell’anno precedente.

La convocazione della Consiglio  può essere effettuata a mezzo lettera raccomandata, telegramma, fax e-mail, pubblicazione sul sito internet ufficiale, o altri mezzi, idonei ad assicurarne la certezza della ricezione, almeno 30 giorni prima della data fissata. Le deliberazioni della Consiglio in prima ed in seconda convocazione   sono prese    a maggioranza dei voti e con la presenza di almeno la metà dei membri. Qualora  non venga raggiunto il quorum per la legittima costituzione del Consiglio Nazionale dei Delegati, lo stesso verrà riconvocato dal Presidente entro 30 giorni.

Il bilancio consuntivo non approvato dal Consiglio Nazionale dei Delegati comporta la decadenza degli Organi centrali (Presidente, Direzione Nazionale) e la decadenza dello stesso Consiglio Nazionale dei Delegati. Il Presidente e La Direzione Nazionale rimangono in carica per l’ordinaria amministrazione fino allo svolgimento dell’Assemblea straordinaria per il rinnovo  delle cariche che deve celebrarsi entro 90 giorni.

 Il Consiglio Nazionale dei Delegati è aperto dal Presidente Nazionale ed elegge, prima di ogni altro atto, il Presidente ed il Vice Presidente del Consiglio, i quali:

- hanno tutti i poteri per l’ordinato e sollecito svolgimento dei lavori compreso quello di limitare temporalmente, gli interventi;

- propongono al Consiglio la nomina della Commissione Elettorale e di scrutinio;

- indicono le votazioni;

- ne determinano e regolano le modalità, salvo diversa formale delibera del Consiglio;

- ne proclamano i risultati;

- Il Vice Presidente coadiuva, sostituisce e si surroga nelle mansioni del Presidente, al fine di garantire la necessaria continuità nella funzione direttiva del Consiglio.

 Le funzioni di segretario sono svolte dal Segretario nazionale dell’Ente.

DIREZIONE NAZIONALE

ARTICOLO 16

La Direzione Nazionale é composta:

- dal Presidente Nazionale, che la presiede:

- da numero  12  Componenti eletti dal Congresso Nazionale.

La Direzione Nazionale dirige ed amministra l’attività del CSEN, predispone i programmi in conformità alle direttive approvate dal Congresso Nazionale e ne cura l’attuazione per il perseguimento degli scopi istituzionali.

In particolare alla Direzione compete:

a) l'attuazione delle linee programmatiche del CSEN così come determinate dal Congresso Nazionale;

b) l'individuazione degli strumenti e dei servizi a ciò necessari;

c) la responsabilità della gestione ordinaria e dell'attività del CSEN nel suo complesso;

d) l’attività di straordinaria amministrazione nei limiti delle delibere del Congresso Nazionale;

e) l’accoglimento, nella prima seduta utile, delle domande di affiliazione e del tesseramento delle strutture di base ed il conferimento, su delega del Consiglio Nazionale del C.O.N.I., del  riconoscimento ai fini sportivi alle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche in regola con le norme di legge e l’approvazione degli Statuti delle medesime;

f) l'amministrazione dei fondi e l’approvazione del rendiconto economico di previsione e le relative variazioni;

g) la predisposizione del rendiconto economico consuntivo che viene rimesso al Consiglio Nazionale dei Delegati per l’esame e la conseguente approvazione;

h) la fissazione delle quote associative e di tesseramento, la determinazione delle relative percentuali spettanti ai Comitati Periferici, nonché le determinazioni in ordine ai tesseramenti specifici, tecnici e/o di settore;

i) la fissazione dei criteri di erogazione per eventuali contributi ai Comitati Regionali e Provinciali;

k) la concessione dell'indulto e dell'amnistia;

l) lo scioglimento, per gravi accertate irregolarità nella gestione o per gravi violazioni all’ordinamento sportivo o per mancata ottemperanza alla richiesta di fornitura o inserimento di dati previsti dai Regolamenti del C.O.N.I. ovvero in casi di constatata impossibilità o di grave carenza di funzionamento dei Comitati Provinciali o Regionali e la nomina di un Commissario Straordinario che dovrà provvedere alla ricostituzione degli organi decaduti entro 150 giorni. Per particolari  situazioni di difficoltà sul territorio la Direzione può prolungare il termine di commissariamento di ulteriori 120 giorni;

m) la nomina del Segretario Nazionale;

n) l'elezione di tre dei suoi componenti alla carica di Vice Presidenti Nazionali;

o) la nomina del  Procuratore Sociale;

p) la emanazione e la modifica dei Regolamenti del CSEN;

q) l’attribuzione e la revoca degli Incarichi Tecnici Nazionali per specialità o interdisciplinari;

r) l’approvazione dei programmi particolareggiati dell'attività dell'Ente e dei Regolamenti Tecnici dei vari settori nonchè, annualmente, dell’elenco delle discipline sportive praticate che andrà comunicato al C.O.N.I.;

s) la determinazione delle eventuali indennità e/o rimborsi spesa per le varie cariche sociali;

t) la determinazione dell’organico degli Uffici Centrali;

u) la nomina e la revoca del Direttore Responsabile dei Periodici Ufficiali dell’Ente;

v) la vigilanza sull’osservanza dello Statuto e delle norme dell’Ente;

w) l’autorizzazione al Presidente a stipulare accordi e convenzioni con associazioni ed organismi privati ed istituzioni pubbliche nazionali o estere per il conseguimento delle finalità istituzionali dell’Ente;

x) la nomina o revoca su proposta del Presidente dei Delegati Regionali e Provinciali nel territorio nei casi previsti; 

y) l'elezione della Commissione Verifica Poteri;

z) la ratifica dei provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente Nazionale in via d'urgenza.

ARTICOLO 17

La Direzione Nazionale è convocata almeno tre volte l'anno ed ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno.

Le riunioni della Direzione Nazionale sono convocate per iscritto dal Presidente Nazionale, che la presiede e ne fissa la sede, la data e l’ordine del giorno.

L’avviso contenente le dette indicazioni é inviato agli aventi diritto a mezzo del servizio postale ma può, comunque, essere diramato anche con qualsiasi mezzo idoneo al raggiungimento dello scopo.

Le riunioni straordinarie della Direzione possono essere richieste dai due terzi dei suoi componenti e devono essere convocate entro 7 giorni dalla ricezione della istanza e per una data da fissarsi non oltre il 30° giorno dalla ricezione stessa. Le riunioni della Direzione sono valide con la presenza della metà più uno dei suoi componenti. Non sono ammesse deleghe. Delle riunioni e di tutte le attività della Direzione Nazionale viene redatto apposito verbale a cura del Segretario Nazionale.  Partecipano senza diritto di voto alla Direzione Nazionale, il Presidente ed i Componenti il Collegio dei Revisori dei Conti, il Segretario Nazionale.

La Direzione  delibera a maggioranza semplice dei presenti.

IL PRESIDENTE NAZIONALE

ARTICOLO 18

Il Presidente Nazionale ha la rappresentanza legale del CSEN verso i terzi ed in eventuali giudizi. Il Presidente ha tutti i poteri relativi all’ordinaria amministrazione nei limiti delle deliberazioni della Direzione Nazionale e del Congresso.

Egli inoltre:

- ha la firma sociale che può delegare per atti specifici ad altri dirigenti del CSEN;

- convoca il Consiglio Nazionale dei Delegati;

- convoca e presiede la Direzione Nazionale;

- convoca e presiede l’Ufficio di Presidenza;

- provvede alla esecuzione delle delibere della Direzione Nazionale;

- provvede alla erogazione delle somme destinate all'attività del CSEN;

- propone alla Direzione Nazionale la nomina dei Delegati Regionali e Provinciali nel territorio;

- adotta in via d'urgenza le delibere di competenza della Direzione Nazionale, da sottoporre a ratifica della stessa nella prima riunione utile successiva;

- sovrintende agli Uffici Centrali ed all'Ufficio Stampa;

- stipula e sottoscrive convenzioni, accordi e contratti;.

- può avvalersi di consulenze e collaborazioni;

- può concedere la grazia, su richiesta dell’interessato, quando sia stata scontata almeno la metà della sanzione disciplinare; nei casi di radiazione il provvedimento non può essere concesso se non siano decorsi almeno cinque anni dalla definitività della sanzione;

- propone alla Direzione Nazionale la nomina dei Responsabili Tecnici di Settore.

VICEPRESIDENTI NAZIONALI ED UFFICIO DI PRESIDENZA

ARTICOLO 19

I Vice Presidenti Nazionali, nel numero di tre, sono eletti, nel proprio seno, dalla Direzione Nazionale; essi collaborano con il Presidente e lo sostituiscono in caso di assenza momentanea o per sua delega. Nel caso di dimissioni o di impedimento definitivo del Presidente, le sue funzioni sono assunte dal Vice Presidente più anziano per iscrizione all'Ente che deve provvedere entro 30 giorni alla convocazione del Congresso Nazionale Straordinario che dovrà essere celebrato nei successivi 60 giorni.

Il Presidente può delegare ai Vice Presidenti compiti e funzioni specifiche.

Il Presidente può, quando ne ravvisa la necessità, convocare in seduta congiunta i Vice Presidenti  ed il Segretario Nazionale costituendo così l’Ufficio di Presidenza che ha compiti consultivi e propositivi per la  Direzione  Nazionale.

SEGRETARIO NAZIONALE

ARTICOLO 20

Il Segretario Nazionale:

- coadiuva operativamente il Presidente in tutte le pratiche che riguardano la vita, l'attività ed il funzionamento del CSEN;

- cura, d'intesa con il Presidente, l'esecuzione delle deliberazioni del Congresso Nazionale e della Direzione Nazionale;

- é preposto alla conservazione della corrispondenza e di tutta la documentazione inerente l'attività  dell'Ente;

- partecipa senza diritto di voto e con funzioni consultive alle riunioni della Direzione Nazionale, ne redige i verbali e ne cura la conservazione;

- è il Segretario del Congresso Nazionale;

- è il Segretario del Consiglio Nazionale dei delegati;

- partecipa all’Ufficio di Presidenza;

- partecipa alle riunioni degli Organi Tecnici Nazionali di settore e ne redige i verbali, curandone la conservazione;

- cura tutte le comunicazioni, anche in ordine ai calendari ed alle attività Nazionali, tra la Sede Centrale ed i Comitati Periferici;

- informa tempestivamente i Comitati Periferici delle decisioni o deliberazioni assunte a livello Nazionale;

- informa tempestivamente il C.O.N.I. e le autorità locali competenti delle nomine avvenute in seno all'Ente ai vari livelli;

- cura l'esecutività delle convenzioni con le FSN, con le Discipline Associate e di quelle con altri Organismi.

In assenza del Segretario Nazionale, il Presidente Nazionale delega le  funzioni di verbalizzazione ad uno dei componenti  l’Organo.

In caso di impedimento definitivo o dimissioni del Segretario Nazionale, il Presidente Nazionale convocherà tempestivamente la Direzione Nazionale per la nomina del nuovo Segretario Nazionale.

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

ARTICOLO  21

Il Collegio dei Revisori dei Conti si compone di un Presidente più due membri effettivi e due supplenti. I membri effettivi e supplenti sono eletti dal Congresso Nazionale in lista unica scelti fra persone di accertata competenza contabile o amministrativa e possono essere scelti anche tra soggetti non tesserati al CSEN.

Il Presidente del Collegio deve essere iscritto all’Albo dei Revisori Contabili o a quello dei Dottori Commercialisti ed è eletto dal Congresso su lista a parte .

Al Collegio é demandato il controllo e la verifica di legittimità e compatibilità (tra il patrimonio disponibile e le previsioni di spesa) della gestione amministrativa del CSEN; esso esamina il conto economico preventivo, le variazioni ed il conto consuntivo presentando apposita relazione annuale al Congresso Nazionale. Il Collegio dei Revisori dei Conti esercita il controllo di legittimità sugli atti, sulle spese e sulle entrate degli organi centrali del CSEN. Nell’espletamento dei propri compiti istituzionali, il Collegio procede ad ispezioni periodiche trimestrali sui libri contabili tenuti nella Sede Nazionale del CSEN.

L’esito di tale attività è oggetto di comunicazione al Presidente Nazionale.

Il Collegio è convocato dal suo Presidente, tramite il Segretario Nazionale del CSEN che funge da Cancelleria del Collegio.

L’avviso di convocazione viene comunicato ai Componenti il Collegio almeno 7 giorni prima della riunione, salvo i casi in cui sia necessario adottare deliberazioni urgenti. Il Collegio delibera, a maggioranza assoluta, con la presenza di tre dei suoi membri, effettivi o supplenti; questi ultimi sono convocati in sostituzione dei membri effettivi in caso di impedimento degli stessi.

Tutti i componenti il Collegio partecipano alle riunioni degli Organi deliberanti.

Il Collegio non viene meno in caso di decadenza degli altri organi.

Per la sostituzione o per la decadenza dei Revisori valgono le disposizioni stabilite dal Codice Civile in materia.

PRINCIPI DI GIUSTIZIA

ARTICOLO 22

Il CSEN recepisce ed  assicura il rispetto dei principi dell’ordinamento giuridico sportivo dettati dal CONI ed, in particolare, assicura la corretta organizzazione e gestione delle attività sportive, il rispetto del “fair play”,la decisa opposizione ad ogni forma di illecito sportivo, all’uso di sostanze e metodi vietati,alla violenza sia fisica che verbale,alla commercializzazione ed alla corruzione. Gli Organi di Giustizia saranno improntati sul principio della terzietà ed imparzialità dei giudici e saranno garantiti il diritto alla difesa ed al contradittorio,nonché gli istituti della riabilitazione,astensione e ricusazione.Lo CSEN, con le modalità disciplinate nel Regolamento di Giustizia, dovrà trasmettere al CONI tutte le decisioni definitive assunte dagli organi di giustizia sportiva per l’inserimento nel Registro delle sanzioni disciplinari dell’ordinamento sportivo.

COLLEGI DEI PROBIVIRI

ARTICOLO 22 BIS

Il Collegio dei Probiviri di I° Grado è l’Organo di Giustizia di primo grado ed ha competenza in ordine alle infrazioni alle norme statutarie e regolamentari ed alle deliberazioni degli organi del CSEN. Il Collegio é composto da 3 membri effettivi e 2 supplenti eletti dal Congresso Nazionale in lista unica fra persone di accertata competenza giuridica e possono essere scelti anche tra soggetti non tesserati al CSEN. Il Collegio, nella sua prima riunione, elegge il Presidente che ne convoca, tramite il Segretario Nazionale, le successive. Il Collegio è  validamente costituito con la presenza di tre dei suoi componenti (effettivi o supplenti) tra cui il Presidente e delibera a maggioranza dei presenti

Il Collegio giudica secondo giustizia ed equità nel rispetto della legislazione vigente, delle norme dell’ordinamento sportivo, dello Statuto e dei Regolamenti del CSEN, assicurando il diritto di difesa. Le decisioni devono essere motivate. Il Collegio può deliberare nei confronti dei Soci i seguenti provvedimenti (congiunti o disgiunti):

a) richiamo;

b) diffida;

c) deplorazione;

d) multa;

e) sospensione dalla qualifica e dall'attività anche in via cautelativa;

f) radiazione.

Le decisioni emesse in primo grado sono IMMEDIATAMENTE esecutive, salva la facoltà per il Collegio di II° Grado di sospendere, su istanza di parte, in presenza di gravi motivi, l’efficacia esecutiva della decisione impugnata. La mancata proposizione del ricorso d’appello nel merito rende inefficace l’istanza di sospensione. Tutti i provvedimenti sanzionatori sono ricorribili dagli interessati; il ricorso và presentato al Collegio di II° Grado, a pena di inammissibilità entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento di primo grado. Il Collegio dei Probiviri di I° Grado deve giudicare entro 30 giorni dal deferimento salvo interruttiva, per supplemento di istruttoria, fino a un termine massimo complessivo di 60 giorni. I Componenti il Collegio non possono ricoprire alcun altro incarico nel CSEN ne quello di presidente o responsabile di Struttura di base affiliata. Tutti i Componenti il Collegio partecipano, senza diritto di voto, al Congresso Nazionale. Il Collegio non decade in caso di decadenza anticipata degli altri Organi del CSEN.

ARTICOLO 23

Il Collegio dei Probiviri di II° Grado è l’Organo di giustizia di  secondo grado del CSEN. Il Collegio é composto da 3 membri effettivi e 2 supplenti eletti dal Congresso Nazionale in lista unica fra persone di accertata competenza giuridica e possono essere scelte anche tra soggetti non tesserati al CSEN.

Il Collegio, nella sua prima riunione, elegge il Presidente che ne convoca, tramite il Segretario Nazionale, le successive. Il Collegio è  validamente costituito con la presenza di tre dei suoi componenti (effettivi o supplenti) tra cui il Presidente e delibera a maggioranza dei presenti. Il Collegio emette, su istanza dell’interessato, l’eventuale provvedimento di riabilitazione che estingue tutti gli effetti della sanzione disciplinare. L’istanza può essere presentata solo trascorsi almeno tre anni dalla definitività della sanzione. Le relative procedure sono demandate al Regolamento di Giustizia. Il Collegio deve giudicare entro 10 giorni sulle istanze di sospensione dell’esecuzione del provvedimento di primo grado ed entro 40 giorni dalla presentazione del ricorso di merito. Le decisioni del Collegio sono comunicate all’interessato, al  Procuratore Sociale ed alla Presidenza Nazionale. Le decisioni del Collegio devono essere motivate e sono inappellabili. I Componenti il Collegio non possono ricoprire alcun altro incarico nel CSEN ne quello di presidente o responsabile di Struttura di base affiliata. Tutti i Componenti il Collegio partecipano, senza diritto di voto, al Congresso Nazionale. Il Collegio non decade in caso di decadenza anticipata degli altri Organi del CSEN.

IL PROCURATORE SOCIALE

ARTICOLO 24

Il  Procuratore Sociale è  nominato dalla Direzione Nazionale deve avere competenza in materie giuridiche e può essere scelto anche tra soggetti non tesserati al CSEN.  Il Procuratore Sociale è titolare dell’azione disciplinare ed esplica pertanto le funzioni di indagine e di requisitoria dinanzi ai Collegi probivirali di I° e II° Grado. All’esito delle indagini, che non potranno superare i 40 giorni a decorrere dal momento della ricezione di notizia di illecito. Il Procuratore Sociale dovrà deferire l’incolpato al Collegio Probivirale di I° Grado ovvero disporre l’archiviazione del caso. Il Procuratore Sociale non decade in caso di decadenza anticipata degli altri Organi del CSEN. Il Procuratore Sociale non può ad alcun titolo ricoprire altre cariche o assumere incarichi nel CSEN e negli organismi affiliati allo stesso. Per tutti gli Organi di Giustizia il mandato è quadriennale ed è rinnovabile.

RESPONSABILI TECNICI NAZIONALI DI SETTORE

ARTICOLO 25

Al fine del migliore sviluppo delle singole aree o di settori anche pluridisciplinari sono costituiti i Settori Tecnici diretti da un Responsabile Nazionale che ne coordina l’attività.

I Responsabili Tecnici Nazionali sono nominati dalla Direzione Nazionale su proposta del presidente Nazionale. A tali Settori è anche demandata l’organizzazione tecnica dei vari Campionati Nazionali di singola disciplina. Ogni Settore può avere dei responsabili periferici che vengono nominati dai Presidenti delle strutture territoriali del CSEN competenti per territorio, previo parere consultivo del Responsabile Tecnico Nazionale del Settore.

STRUTTURE TERRITORIALI

ARTICOLO 26

Sono strutture territoriali del CSEN:

a) il Congresso Provinciale;

b) il Comitato Provinciale;

c) il Presidente Provinciale;

d) il Congresso Regionale;

e) il Comitato Regionale;

f) il Presidente Regionale;

g)  i Revisori dei Conti;

h) il Delegato Regionale;

i) il Delegato provinciale. 

NORME PARTICOLARI PER LA REGIONE VALLE D'AOSTA

ARTICOLO 26 BIS

Nella regione Valle d'Aosta la giurisdizione territoriale a livello provinciale si identifica con quella della Regione. Il comitato Regionale assomma competenze e funzioni del livello provinciale e regionale. Il Congresso è l'assise delle Affiliate aventi sede legale nella Regione ed elegge i Delegati al Congresso Nazionale e gli Organi Regionali.

IL CONGRESSO PROVINCIALE

ARTICOLO 27

Il Congresso Provinciale é l’assise delle affiliate che hanno la loro sede legale in una Provincia dello Stato Italiano. Ciascuna Affiliata al CSEN ha diritto di partecipare al Congresso Provinciale ed ha diritto ad un voto.

La partecipazione al Congresso è esclusa per i soggetti che alla data di inizio del Congresso Provinciale:

a) non siano in regola con il pagamento delle quote sociali;

b) abbiano subito inibizioni o squalifiche in corso di esecuzione da parte degli Organi di giustizia.

Per l’Affiliata partecipa al Congresso Provinciale, con diritto di voto, il Presidente oppure la persona che ne ha la rappresentanza secondo lo Statuto interno della Affiliata. Il rappresentante della Affiliata può delegare a partecipare in propria vece un componente dell’organo direttivo della stessa o il presidente di altra affiliata avente diritto a voto ed appartenente alla stessa regione.

 Le affiliate possono  essere portatrici di:

1 delega di  associazione se al congresso hanno diritto di partecipare fino a 100 votanti;

2 deleghe di altre associazioni fino a 200 votanti;

3 deleghe di altre associazioni fino a 500 votanti;

4 deleghe di altre associazioni fino a 1000 votanti o oltre.

La delega deve essere conferita per iscritto.

Il Congresso Provinciale:

- esprime la volontà delle Strutture di base regolarmente affiliate ed aventi sede legale  nella provincia;

- elegge il Presidente Provinciale;

- elegge i Componenti il Comitato Provinciale;

- elegge i Delegati al Congresso Nazionale ed al Congresso Regionale;

- elegge il Revisore dei Conti;

- approva il rendiconto economico consuntivo annuale.

Il Congresso Provinciale è convocato in via ordinaria: 

a) ogni quattro anni per l’elezione delle Cariche provinciali e dei Delegati nazionali e regionali; i congressi provinciali elettivi devono svolgersi nel periodo compreso tra i 120 ed i 60 giorni prima del rispettivo Congresso Nazionale;

b) ogni anno, entro il 30 di Aprile, per l’approvazione del rendiconto economico consuntivo annuale.

Il Congresso Provinciale è convocato in via straordinaria:

a) quando ne faccia richiesta un numero di affiliate pari ad almeno la metà di quelle della provincia;

b) quando ne faccia richiesta almeno la metà dei componenti del Comitato Provinciale;

c) in caso di dimissioni o decadenza degli organi provinciali secondo le norme statutarie.

Il Congresso straordinario deve essere indetto entro 30 giorni dall’evento e celebrarsi nei successivi 60.

Il Congresso Provinciale é convocato dal Presidente Provinciale su deliberazione del Comitato Provinciale che ne fissa la sede, la data e l’ordine del giorno.

Copia di detta delibera é inviata per conoscenza al Presidente Nazionale che, qualora lo ritenga opportuno, invierà un suo rappresentante.

Il Presidente del Comitato Regionale ha diritto di partecipare ai Congressi Provinciali della propria regione senza diritto a voto.

L’avviso di convocazione deve essere inviato, almeno 30 gg prima della data di convocazione, a mezzo del servizio postale, telefax , telex  e/o con altri  idonei sistemi, al recapito risultante dalla domanda di affiliazione o dall’ultimo rinnovo annuale della affiliata, lo stesso, altresì, deve essere affisso presso la sede del Comitato almeno 30 giorni prima della data di svolgimento del Congresso.

Il Congresso Provinciale é validamente costituito:

a) in prima convocazione quando siano presenti direttamente o rappresentate per delega la metà più una delle  Affiliate aventi diritto a voto;

b) in seconda convocazione, qualunque sia il numero delle Affiliate intervenute ed aventi diritto di voto, direttamente o per delega; 

c) tra la prima e la seconda convocazione non può intercorrere meno di un’ora.

Il Congresso Provinciale non può deliberare su nessun altro argomento oltre quelli fissati nell’ordine del giorno.

ARTICOLO 28

Il Congresso Provinciale é dichiarato aperto dal Presidente del Comitato Provinciale il quale dispone la costituzione dell’Ufficio di Presidenza, della Commissione Elettorale e di scrutinio e del Segretario secondo le indicazioni nominative dell’Assemblea. Tali Uffici sono composti e funzionano analogamente a quanto previsto per il Congresso Nazionale.

Il Congresso Provinciale elegge  il Presidente Provinciale più i Componenti del Comitato Provinciale in base al numero delle Affiliate, secondo il seguente criterio:

da 10 a 100 Affiliate = 2 Componenti;

da 101 a 300 Affiliate = 4 Componenti;

da 301 a 600 Affiliate = 6 Componenti;

oltre 600 Affiliate = 8 Componenti.

Il Congresso Provinciale elegge i Delegati al Congresso Regionale ed al Congresso Nazionale in base al numero delle Affiliate secondo il seguente criterio:

da 10 a 100 Affiliate = 1 Delegato;

da 101 a 250 Affiliate = 2 Delegati;

da 251 a 400 Affiliate = 3 Delegati;

da 401 a 600 Affiliate = 4 Delegati;

da 601 a 800 Affiliate = 5 Delegati.

Oltre  800 Affiliate    = 6 Delegati.

Le candidature a Presidente Provinciale devono PERVENIRE presso il Comitato Provinciale  non oltre il 15° giorno antecedente lo svolgimento del Congresso.

Le candidature a Componenti il Comitato Provinciale devono pervenire presso il comitato provinciale almeno quindici giorni prima dell’apertura dei lavori del Congresso.

Le candidature a Delegati devono pervenire presso il comitato provinciale almeno quindici giorni prima dell’apertura dei lavori del Congresso.

Le candidature a Revisore dei Conti devono pervenire presso il comitato provinciale  almeno quindici giorni prima dell'apertura dei lavori del Congresso.

Nel caso di invio delle candidature a mezzo raccomandata fa’ fede il timbro postale di spedizione

Se non si raggiunge il numero dei candidati, questi possono anche essere integrati sino all’apertura dei lavori del Congresso medesimo.

Le candidature vanno presentate individualmente.

Si applica integralmente quanto previsto dall’Art.15 comma 2 dello Statuto.

Il Congresso, salvo casi diversi statutariamente previsti, delibera a maggioranza semplice dei partecipanti.

Le votazioni per i vari organi sono separate e successive, esse avvengono a scrutinio segreto su unica lista.

Nella votazione si può esprimere il voto solo per un numero di candidati pari a quelli da eleggere; pertanto, le indicazioni in eccedenza sono da considerarsi come non apposte e nello stesso modo si considereranno le indicazioni relative a nominativi di non candidati.

Vengono dichiarati eletti i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti.

In caso di dimissioni o di impedimento definitivo di un componente del comitato provinciale,tale da non dar luogo alla decadenza dell'organo, subentrerà il primo dei non eletti purché abbia riportato almeno la metà dei voti dell'ultimo eletto.

Nell’ipotesi sia compromessa la regolare funzionalità dell’organo si rinvia a quanto previsto dall’art. 15 bis comma 1 dello Statuto.

Il verbale del Congresso Provinciale elettivo, redatto e sottoscritto dal Presidente del Congresso, deve essere custodito a cura e sotto la responsabilità del Presidente Provinciale.

Copia dello stesso deve essere inviato senza ritardo al Comitato Regionale competente ed alla Presidenza Nazionale per l’accredito dei delegati al Congresso Regionale ed al Congresso Nazionale.

COMITATO PROVINCIALE

ARTICOLO 29

Per la costituzione di un Comitato Provinciale sono necessarie almeno 10 strutture di base aventi sede nella provincia e regolarmente affiliate al CSEN.

Il Comitato Provinciale é composto dal Presidente e dai Componenti eletti nel Congresso Provinciale ed elegge fra i suoi componenti un Vice Presidente ed un Segretario .

In caso di dimissioni o di impedimento definitivo del Presidente del Comitato Provinciale, il Vice Presidente ne assumerà le funzioni e provvederà alla convocazione del Congresso per il rinnovo degli organi provinciali entro 30 giorni dalla assunzione di dette funzioni, in tal caso il Congresso deve svolgersi entro 60 giorni; in difetto provvederà la Presidenza Nazionale.

In caso di dimissioni o di impedimento definitivo di un Componente del Comitato Provinciale subentrerà il primo dei non eletti purché abbia riportato almeno la metà dei voti dell’ultimo eletto.

Le riunioni del Comitato Provinciale sono convocate per iscritto dal Presidente, con un preavviso minimo di 10 giorni, il quale ne fissa la sede, la data e l’ordine del giorno.. L’avviso di convocazione deve essere inviato a mezzo del servizio postale e può inoltre essere portato a conoscenza degli aventi diritto con qualsiasi altro mezzo idoneo al raggiungimento dello scopo. Se, per ragioni di urgenza, la convocazione deve essere effettuata con un termine inferiore ai 10 giorni è obbligatorio l’uso del mezzo telegrafico.

Il verbale delle riunioni del Comitato é sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Copia del verbale sarà inviato se richiesto al Comitato Regionale e/o alla Presidenza Nazionale.

Il Comitato Provinciale:

- attua le decisioni del Congresso Provinciale;

- promuove, sviluppa, coordina e organizza l'attività delle strutture affiliate nel territorio;

- tutela gli interessi degli associati presso le istituzioni locali;

- elegge nella prima seduta utile al suo interno il Vicepresidente ed il Segretario;

- approva il preventivo economico annuale e predispone il rendiconto consuntivo annuale da portare all’approvazione del Congresso Provinciale unitamente alla relazione del Revisore dei Conti;

- elegge la Commissione Verifica Poteri che ha composizione e modalità di funzionamento analoghe a quella del Nazionale.

Il Comitato Provinciale è convocato almeno due volte l'anno ed ogni qualvolta il Presidente o almeno i 2/3 dei suoi componenti lo richiedano.

Il Comitato Provinciale è validamente costituito con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti e delibera a maggioranza semplice. In caso di parità nelle votazioni, prevale il voto del Presidente.

IL PRESIDENTE PROVINCIALE

ARTICOLO 30

Il Presidente Provinciale:

- rappresenta, anche legalmente, l'Ente verso i terzi e gli organi pubblici a livello provinciale;

-  presiede il Comitato Provinciale;

- provvede alla esecuzione ed al rispetto delle deliberazioni assunte dal Comitato Provinciale;

- sovrintende all'attività dell'Ente e dei suoi associati ed affiliati in ogni settore con il precipuo compito di imprimere un impulso dinamico alla vita dell'Ente al fine di renderne più significativa e capillare la presenza sul territorio;

- nomina o revoca, ove la realtà sociale lo richieda, Delegati Cittadini o Zonali;

- adotta, nei casi di urgenza, tutti i provvedimenti necessari al regolare andamento della vita dell'Ente, provvedimenti da sottoporsi alla ratifica del Comitato Provinciale nella seduta immediatamente successiva;

- ove necessario, nomina o revoca i rappresentanti del CSEN negli organismi, pubblici o privati, locali e nomina o revoca i Responsabili Tecnici Provinciali di settore previo parere consultivo del responsabile Nazionale corrispondente.

IL DELEGATO PROVINCIALE

ARTICOLO 31

Il Delegato Provinciale viene nominato dalla Direzione Nazionale quando non è possibile la costituzione del Comitato a termine di Statuto o per altri particolari motivi. Il Delegato dura in carica al massimo un quadriennio e può essere revocato. Il delegato assume le funzioni ed i compiti del Presidente e del Comitato Provinciale per quanto compatibili. Il Delegato riferisce direttamente al Presidente Nazionale e relaziona sulle attività svolte.

IL CONGRESSO REGIONALE

ARTICOLO 32

Il Congresso Regionale é l’assise dei Delegati eletti nei Congressi Provinciali delle Province  appartenenti ad una Regione dello Stato Italiano. Ciascun Delegato Eletto ha diritto di partecipare al Congresso Regionale ed ha diritto ad un voto.  Nessuno degli aventi diritto a voto può essere portatore di deleghe.

Il Congresso Regionale:

- esprime la volontà degli affiliati nella regione;

- elegge il Presidente Regionale;

- elegge i Componenti il Comitato Regionale,secondo quanto previsto dall'art. 33;

- elegge il Revisore dei Conti;

- approva il rendiconto economico consuntivo annuale.

Il Congresso Regionale è convocato in via ordinaria:

a) ogni quattro anni per l’elezione delle cariche regionali, prima dello svolgimento delle elezioni degli organi territoriali regionali del C.O.N.I. e comunque entro il 5 marzo dell'anno successivo allo svolgimento dei giochi olimpici estivi

b) ogni anno, entro il 30 di Aprile, per l’approvazione del rendiconto economico consuntivo annuale.

Il Congresso Regionale è convocato in via straordinaria:

a) quando ne faccia richiesta un numero di Delegati pari ad almeno la metà di quelli eletti nella regione;

b) quando ne faccia richiesta almeno la metà dei componenti del Comitato Regionale;

c) in caso di dimissioni o decadenza degli organi regionali secondo le norme statutarie.

Il Congresso straordinario deve essere indetto entro 30 giorni dall’evento e celebrarsi nei successivi 60.

Il Congresso Regionale è convocato dal Presidente Regionale su deliberazione del Comitato Regionale che ne fissa la sede, la data e l’ordine del giorno.

Copia di detta delibera è inviata per conoscenza al Presidente Nazionale che, qualora lo ritenga opportuno, invierà un suo rappresentante.

Il Presidente Nazionale o un suo delegato hanno diritto di partecipare ai Congressi Regionali senza diritto a voto.

L’avviso di convocazione deve essere inviato almeno 20 gg prima della data di convocazione a mezzo del servizio postale, telefax, telex  e/o con altri  idonei sistemi, ai recapiti dei Delegati eletti nella regione, lo stesso, altresì, deve essere affisso presso la sede del Comitato almeno 20 giorni prima della data di svolgimento del Congresso.

Il Congresso Regionale è validamente costituito:

a) in prima convocazione quando siano presenti Delegati pari almeno alla metà più uno dei Delegati eletti nella regione;

b) in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei Delegati presenti;

c) tra la prima e la seconda convocazione non può intercorrere meno di un’ora.

Il Congresso Regionale non può deliberare su nessun altro argomento oltre quelli fissati nell’ordine del giorno.

ARTICOLO 33

Il Congresso Regionale é dichiarato aperto dal Presidente del Comitato Regionale il quale dispone la costituzione dell’Ufficio di Presidenza, della Commissione Elettorale e di Scrutinio e del Segretario secondo le indicazioni nominative dell’Assemblea.

Tali Uffici sono composti e funzionano analogamente a quanto previsto per il Congresso Nazionale.

Il Congresso Regionale elegge il Presidente più i Componenti del Comitato Regionale che saranno in numero pari a quello delle Province appartenenti alla Regione, per la Val D’Aosta il Comitato è composto da due Componenti sempre più il Presidente.

Le candidature a Presidente Regionale devono essere depositate presso il Comitato Regionale  non oltre il 10° giorno antecedente lo svolgimento del Congresso.

Le candidature a Componenti il Comitato Regionale devono essere depositate dagli interessati almeno dieci giorni prima dell’apertura dei lavori del Congresso.

Le candidature a Revisore dei Conti devono essere depositate dagli interessati almeno 10 giorni prima dell'apertura dei lavori del Congresso.

Se non si raggiunge il numero dei candidati, questi possono anche essere integrati sino all’apertura del Congresso medesimo.

Le candidature vanno presentate individualmente.

Si applica integralmente quanto previsto dall’Art.15 comma 2 dello Statuto. 

Il Congresso, salvo casi diversi statutariamente previsti, delibera a maggioranza semplice dei partecipanti.

Le votazioni per i vari organi sono separate e successive, esse avvengono a scrutinio segreto su unica lista.

Nella votazione si può esprimere il voto solo per un numero di candidati pari a quelli da eleggere; pertanto, le indicazioni in eccedenza sono da considerarsi come non apposte e nello stesso modo si considereranno le indicazioni relative a nominativi di non candidati. Vengono dichiarati eletti i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti.

In caso di dimissioni o di impedimento definitivo di un Componente del Comitato Regionale, tale da non dar luogo alla decadenza dell'organo, subentrerà il primo dei non eletti purché abbia riportato almeno la metà dei voti dell’ultimo eletto

Il verbale del Congresso Regionale elettivo, redatto e sottoscritto dal Presidente del Congresso, deve essere custodito a cura e sotto la responsabilità del Presidente Regionale. Copia dello stesso deve essere inviato senza ritardo alla Presidenza Nazionale.

COMITATO REGIONALE

ARTICOLO 34

Per la costituzione di un Comitato Regionale sono necessari un numero di Comitati Provinciali pari almeno alla metà delle province esistenti nella regione interessata. Il Comitato Regionale può essere costituito in ogni regione dello Stato italiano, per la Val D’Aosta si prescinde dal numero minimo dei Comitati Provinciali.

Il Comitato Regionale é composto dal Presidente e dai Componenti eletti nel Congresso Regionale ed elegge fra i suoi componenti un Vice Presidente ed un Segretario.

In caso di dimissioni o di impedimento definitivo del Presidente del Comitato Regionale, il Vice Presidente ne assumerà le funzioni e provvederà alla convocazione del Congresso per il rinnovo degli organi regionali entro 30 giorni dalla assunzione di dette funzioni, in tal caso il Congresso deve svolgersi entro 60 giorni; in difetto provvederà la Presidenza Nazionale.

In caso di dimissioni o di impedimento definitivo di un Componente del Comitato Regionale subentrerà il primo dei non eletti purché abbia riportato almeno la metà dei voti dell’ultimo eletto.

Nell’ipotesi sia compromessa la regolare funzionalità dell’organo si rinvia a quanto previsto dall’art. 15 bis comma 1 dello Statuto.

Le riunioni del Comitato Regionale sono convocate per iscritto dal Presidente, con un preavviso minimo di 10 giorni, il quale ne fissa la sede, la data e l’ordine del giorno. L’avviso di convocazione deve essere inviato a mezzo del servizio postale e può inoltre essere portato a conoscenza degli aventi diritto con qualsiasi altro mezzo idoneo al raggiungimento dello scopo. Se, per ragioni di urgenza, la convocazione deve essere effettuata con un termine inferiore ai 10 giorni è obbligatorio l’uso del mezzo telegrafico.

Il verbale delle riunioni del Comitato é sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Copia del verbale sarà inviato se richiesto alla Presidenza Nazionale.

Il Comitato Regionale:

- attua le decisioni del Congresso Regionale;

- promuove, sviluppa, e organizza l'attività regionale nonché coordina l'attività dei Comitati Provinciali;

- tutela gli interessi degli associati presso le istituzioni locali;

- elegge nella prima seduta utile al suo interno il Vicepresidente ed il Segretario;

- approva il preventivo economico annuale e predispone il rendiconto consuntivo annuale da portare, unitamente alla relazione del revisore dei Conti, all’approvazione del Congresso Regionale;

- elegge la Commissione Verifica Poteri che ha composizione e modalità di funzionamento analoghe a quella del Nazionale.

Il Comitato Regionale è convocato almeno due volte l'anno ed ogni qualvolta il Presidente o almeno i 2/3 dei suoi componenti lo richiedano.

Il Comitato Regionale è validamente costituito con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti e delibera a maggioranza semplice. In caso di parità nelle votazioni prevale il voto del Presidente.

IL PRESIDENTE REGIONALE

ARTICOLO 35

Il Presidente Regionale:

- rappresenta, anche legalmente, l'Ente verso le istituzioni pubbliche e private a livello regionale;

- provvede alla esecuzione delle deliberazioni assunte dal Comitato Regionale;

- adotta, nei casi di urgenza, tutti i provvedimenti necessari, che saranno sottoposti a ratifica da parte del Comitato Regionale nella seduta immediatamente successiva;

- sovrintende a livello regionale all'attività dell'Ente in ogni settore con il precipuo compito di imprimere un impulso dinamico alla vita dell'Ente al fine di renderne più significativa e capillare la presenza sul territorio;

- ove necessario, nomina o revoca i rappresentanti del CSEN negli organismi, pubblici o privati, a livello regionale e nomina o revoca i Responsabili Tecnici Regionali di settore previo parere consultivo del responsabile Nazionale corrispondente.

IL DELEGATO REGIONALE

ARTICOLO 36

Il Delegato Regionale viene nominato dalla Direzione Nazionale quando non è possibile la costituzione del Comitato Regionale a termini di statuto o per particolari comprovati motivi. Il Delegato dura in carica al massimo un quadriennio e può essere revocato. Il Delegato assume le funzioni ed i compiti del Presidente e del Comitato Regionale per quanto compatibili. Il Delegato riferisce direttamente al Presidente Nazionale e relaziona sulle attività svolte.

NORME COMUNI  PER LE STRUTTURE TERRITORIALI

ARTICOLO 37

I Comitati  Provinciali e Regionali, benché strutture territoriali  del CSEN, godono di autonomia amministrativa rispetto al CSEN nel suo complesso. Essi devono sottoporre annualmente i rendiconti economici consuntivi al vaglio dei rispettivi Congressi  e rispondono delle obbligazioni assunte verso i terzi, a motivo dell'attività svolta, esclusivamente con il loro patrimonio. La funzione di rappresentanza di cui agli artt.  30 e 35  dello Statuto si intende circoscritta e limitata alle attività dei Comitati ai rispettivi livelli locali, con esclusione della possibilità di riferirne, a qualsiasi titolo, responsabilità ed effetti al CSEN quale Associazione Nazionale.

In particolare, degli atti a contenuto patrimoniale eccedenti quanto previsto dallo Statuto, rispondono in proprio i Componenti di detti organi.

I Revisori dei Conti Regionali e Provinciali hanno compiti e svolgono le loro funzioni in analogia a quelli Nazionali. I medesimi Revisori devono essere scelti tra soggetti in possesso di oggettivi ed idonei requisiti richiesti per l’esercizio della funzione e possono essere scelti anche tra soggetti non tesserati al CSEN.

ARTICOLO 38

Il patrimonio dei Comitati è costituito:

- dai beni mobili ed immobili di proprietà degli stessi.

Le risorse dei Comitati derivano:

- dagli eventuali contributi degli Enti locali;

- dalle quote di affiliazione e tesseramento nella misura stabilita dalla Direzione Nazionale, dalle quote di iscrizioni specifiche stabilite per attività e manifestazioni istituzionali;

- da eventuali contributi ordinari e straordinari erogati dalla Presidenza Nazionale;

- da eventuali contributi volontari di terzi, lasciti e donazioni;

- da ogni altra entrata derivante da attività realizzate dal Comitato.

In caso di scioglimento l’eventuale attivo patrimoniale del Comitato è trasferito al patrimonio dell’Ente.

PATRIMONIO E RISORSE

ARTICOLO 39

Il patrimonio del CSEN è costituito:

- dai beni mobili ed immobili di proprietà dell’Ente;

Le risorse del CSEN derivano:

- dagli eventuali contributi del C.O.N.I.;

- dalle quote di affiliazione e tesseramento;

- da eventuali contributi pubblici e privati, lasciti e donazioni di terzi;

- da ogni altra entrata derivante da attività posta in essere dal CSEN.

Le quote o contributi associativi sono intrasmissibili e non sono rivalutabili.

Durante la vita del CSEN è vietata, ancorché in modo indiretto, la distribuzione di utili, avanzi di gestione, fondi, riserve e capitale a meno di imposizione di legge.

L'eventuale avanzo di gestione deve essere obbligatoriamente reinvestito per le attività istituzionali, previste dallo Statuto.

In caso di scioglimento, il patrimonio come sopra considerato verrà devoluto ad Enti con finalità analoghe, secondo le deliberazioni del Congresso con i quorum previsti dalle disposizioni del Codice Civile.

In difetto, lo stesso verrà devoluto a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

ARTICOLO 40

L'anno finanziario ha inizio il 1° gennaio ed ha termine il 31 dicembre di ogni anno. E’ fatto obbligo, agli organi competenti di redigere ed approvare il rendiconto consuntivo economico e finanziario.

Il bilancio di previsione ed il bilancio consuntivo, da sottoporre alla giunta nazionale del coni, devono essere redatti nel rispetto dei principi contabili economico – patrimoniali e nelle forme idonee a fornire il quadro complessivo dell'ente, incluso un quadro prospettico delle articolazioni territoriali. il budget annuale ed il bilancio di esercizio devono essere accompagnati da una relazione documentata circa l'utilizzo dei contributi coni. il bilancio consuntivo annuale e le relazioni illustrative devono essere trasmessi a tutti gli associati

Oppure pubblicizzati per il tramite degli organi di stampa dell'ente o del sito sociale.

L'anno sportivo ha inizio il 1° settembre di ogni anno ed ha termine il 31 agosto dell'anno successivo.

SCIOGLIMENTO DELL’ENTE

ARTICOLO 41

La proposta di scioglimento dell’Ente può essere presentata soltanto ad un Congresso Nazionale Straordinario di primo grado appositamente convocato su richiesta delle strutture di base affiliate aventi diritto al voto. Per la richiesta di tale congresso, per la validità del medesimo e per il quorum necessario a deliberare lo scioglimento, la nomina dei Liquidatori e la decisione relativa alla devoluzione del patrimonio residuo si fa riferimento alle norme stabilite dal Codice Civile.

NORME COMUNI GENERALI

ARTICOLO 42

Sono eleggibili alle cariche elettive coloro che:

a) abbiano la cittadinanza di uno Stato;

b) abbiano raggiunto la maggiore età;

c) non abbiano riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori ad un anno ovvero a pene che comportino l’interdizione dai pubblici uffici superiore ad un anno;

d) non abbiano riportato nell’ultimo decennio, salvo riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definitive complessivamente superiori ad un anno da parte delle Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive Associate, dagli Enti di Promozione Sportiva o da organismi sportivi internazionali riconosciuti;

e) non abbiano subito sanzioni a seguito dell'accertamento di una violazione delle norme sportive antidoping del Coni o delle disposizioni del Codice Mondiale Antidoping WADA.

f) siano in regola con il tesseramento CSEN.

Sono ineleggibili quanti abbiano in essere controversie giudiziarie contro il C.O.N.I. , le federazioni, le discipline associate o contro altri organismi riconosciuti dal C.O.N.I. stesso e contro il CSEN.

La mancanza anche di uno solo dei suddetti requisiti é causa di ineleggibilità, mentre il venir meno degli stessi successivamente all’elezione comporta la decadenza dalla carica; in questo caso subentrerà il primo dei non eletti, ove non previsto diversamente.

Se in qualsiasi elezione a cariche previste nello Statuto, più candidati hanno conseguito il medesimo numero di voti, detti candidati, a tutti gli effetti e se non diversamente previsto, vengono disposti nella graduatoria generale secondo l’ordine determinato dalla maggiore anzianità nel CSEN rilevata dalla data di iscrizione o di elezione. In difetto, varrà l’ordine di anzianità determinato dalla maggiore età anagrafica. Il CSEN recepisce il codice di comportamento sportivo approvato dal C.O.N.I. al quale tutti i  soci, tesserati ed affiliati debbono attenersi.

ARTICOLO 43

Le riunioni degli organi collegiali devono essere convocate con comunicazione scritta dal loro Presidente almeno 10 giorni prima del loro svolgimento, salvo un termine inferiore giustificato dall’urgenza. In tal caso è obbligatorio l’avviso telegrafico di convocazione.

Di ogni riunione dell’organo il Segretario redige contestualmente il verbale e lo sottoscrive unitamente al Presidente.

Il verbale deve essere trascritto in apposito registro preventivamente numerato e siglato in ogni suo foglio dal Segretario Nazionale del CSEN per gli Organi Nazionali e dai rispettivi Segretari per le strutture periferiche.

Tutti i verbali degli Organi Collegiali ed i rendiconti economici e bilanci approvati restano custoditi nelle competenti sedi, per essere liberamente consultati dagli aventi diritto.

Ove non diversamente previsto, quando la convocazione é prescritta a mezzo del servizio postale, la mancata ricezione da parte dei destinatari per motivi non imputabili all’organo legittimato all’invio non é causa di invalidità della riunione dell’organo convocato.

Le riunioni degli organi collegiali, salvo diversa espressa statuizione, sono validamente costituite con la presenza di almeno la metà più uno dei loro componenti.

Tutti gli organi  e strutture periferiche sono tenute all'osservanza delle delibere degli organi nazionali per quanto di loro competenza.

ARTICOLO 44

In caso di impedimento definitivo, di dimissioni o di decadenza di uno o più eletti negli organi statutari, subentrano i membri supplenti, ove previsti, e, in difetto, i non eletti secondo l’ordine di graduatoria risultante dal verbale purché abbiano conseguito almeno la metà dei suffragi dell’ultimo eletto. Nell’impossibilità di attuare i subentri si dovrà procedere a nuove elezioni che, ove non sia compromessa la funzionalità dell'organo, potranno effettuarsi in occasione del primo congresso utile. Le dimissioni, contemporanee, di più della metà dei componenti originariamente eletti negli organi collegiali nazionali e periferici del CSEN, determina l’automatica decadenza dell’Organo.

In tal caso, il Presidente, o in difetto il Vice Presidente dell’Organo stesso dovrà provvedere entro 30 giorni dall’evento, alla convocazione dei Congressi elettivi per il rinnovo delle cariche, nel rispetto delle norme dello Statuto.

Tali assemblee devono svolgersi entro i successivi sessanta giorni.

In caso di inadempienza si provvederà a termini di Statuto per gli organi periferici. Per gli organi nazionali provvederà il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.

Per quel che concerne l'esercizio dell'ordinaria amministrazione la disciplina da seguire sino alla celebrazione del Congresso Nazionale è la seguente:

a) impedimento definitivo del Presidente: decadenza immediata della Direzione e del Consiglio Nazionale dei Delegati ed ordinaria amministrazione affidata al Vice Presidente secondo le modalità statutarie;

b) dimissioni del Presidente: decadenza del Presidente, del Consiglio Nazionale dei Delegati e della Direzione che resta in prorogatio per l'ordinaria amministrazione da espletarsi sotto la direzione del presidente o, in caso di impossibilità da parte di quest'ultimo, del vice Presidente sino al Congresso Nazionale da convocarsi secondo le norme statutarie;

c) dimissioni contemporanee, in quanto presentate in un arco temporale inferiore a sette giorni, della metà più uno dei componenti la Direzione: decadenza della Direzione, del Consiglio Nazionale dei Delegati e del Presidente cui spetta l'ordinaria amministrazione fino alla celebrazione del Congresso.

ARTICOLO 45

Le cariche Statutarie hanno durata quadriennale.

Gli Organi elettivi restano in carica, ancorché scaduti, per il disbrigo degli affari correnti fino all’elezione del nuovo Organo.

Si decade dall'incarico di membro degli organi collegiali  dell'Ente di cui al presente Statuto per:

- dimissioni;

- radiazione;

- mancata partecipazione, senza giustificato motivo, a 3 riunioni ordinarie consecutive dell'organo collegiale;

- perdita dei requisiti richiesti per ricoprire la carica.

ARTICOLO 46

Nel caso di impedimento definitivo o dimissioni di almeno 3 componenti del Collegio dei Revisori dei Conti si farà riferimento a quanto previsto, in materia, dal codice civile. nel caso di impedimento o dimissioni di almeno 3 componenti dei Collegi dei Probiviri il Presidente Nazionale dovrà convocare entro 30 giorni dall’evento un Congresso Straordinario per l’elezione di detti Organi.

Tale congresso dovrà celebrarsi entro i successivi 60 giorni.

ARTICOLO 47

Sono provvedimenti di clemenza:

a) l'indulto;

b) l'amnistia;

c) la grazia.

L'indulto e l'amnistia possono essere concesse dalla Direzione Nazionale e sono provvedimento di carattere generale. L'indulto non presuppone una condanna irrevocabile e condona in tutto o in parte la sanzione erogata o la commuta in altra più lieve, l'amnistia invece estingue l'infrazione e se vi è stata condanna ne fa cessare l'esecuzione unitamente anche alle sanzioni accessorie. Le relative procedure sono demandate al Regolamento di Giustizia.

La grazia può essere concessa dal Presidente Nazionale, è un provvedimento particolare che va in favore soltanto di un determinato soggetto la cui condanna sia già passata in giudicato. Per la concessione della grazia deve comunque risultare scontata almeno la metà della sanzione irrogata. Nei casi di radiazione il provvedimento di grazia non può essere concesso se non siano decorsi almeno cinque anni dall'adozione della sanzione definitiva. Le relative procedure sono demandate al Regolamento di Giustizia.

INCOMPATIBILITA’ INTERNE

ARTICOLO 48

a) I membri del Collegio dei Revisori dei Conti e dei Collegi dei Probiviri e i Revisori dei Conti Regionali e Provinciali non possono ricoprire nel CSEN alcuna altra carica , elettiva o meno, sia a livello centrale che periferico ;

b) i membri dei Collegi dei Probiviri non possono ricoprire la carica di Presidente o responsabile di Struttura di base affiliata;

c) la cariche di Presidente  Nazionale e di Segretario Nazionale del CSEN sono incompatibili con qualsiasi altra carica od incarico nell’ambito dello stesso CSEN o degli organismi affiliati. La carica di Presidente a livello nazionale è altresì incompatibile con qualsiasi altra carica elettiva sportiva nazionale in organismi riconosciuti dal C.O.N.I.;

d) la qualifica di Componente della Direzione Nazionale è incompatibile con qualsiasi altra carica sociale elettiva centrale;

e) la carica di Presidente Regionale è incompatibile con quella di Presidente Provinciale.

Chiunque venga a trovarsi, per qualsiasi motivo, in una delle situazioni di incompatibilità è tenuto ad optare per l’una o per l’altra delle cariche assunte entro 15 giorni dal verificarsi della situazione stessa. In caso di mancata opzione si ha l’immediata automatica decadenza dalla carica assunta posteriormente.

La funzione di Componente degli Organi Centrali e periferici così come la assunzione e gestione di incarichi a qualunque titolo attribuiti per lo svolgimento di attività nel CSEN, laddove non sia espressamente pattuito e deliberato, sono svolti a titolo volontario e gratuito e non comportano la nascita di alcun vincolo professionale e/o lavorativo con il CSEN.

CLAUSOLE COMPROMISSORIE-ARBITRATO

ARTICOLO 49

Tutti i soci del CSEN si impegnano a rimettere ad un giudizio arbitrale la risoluzione di tutte le controversie che possano insorgere tra loro o con i vari Organi o strutture per un qualunque fatto che, non rientrando nelle competenze degli Organi di Giustizia Sociale, sia comunque concernente l’attività espletata nel CSEN. Il  Collegio Arbitrale sarà composto da due componenti scelti uno da ciascuna delle parti e da un Presidente nominato con unanime indicazione dai due arbitri o, in caso di disaccordo dal Collegio dei Probiviri di II° Grado, che provvederà anche alla nomina di un arbitro qualora una delle parti sia inadempiente. Il Collegio giudicherà secondo principi di equità in base alle norme statutarie e regolamentari entro 30 giorni dalla nomina del Presidente. Il lodo arbitrale sarà definitivo ed inappellabile e dovrà essere comunicato alle parti per la relativa esecuzione.

Le controversie possono essere devolute al Collegio di Garanzia dello Sport secondo quanto previsto dall'art 12 bis dello statuto del C.O.N.I.

Gli affiliati ed i tesserati per la risoluzione di controversie di qualsiasi natura comunque connesse all'attività espletata nell'ambito dell'Ente si impegnano a non adire altre autorità che non siano quelle dell'Ente.

La Direzione per particolari e giustificati motivi può concedere deroghe a quanto disposto dal comma precedente. Il diniego alla concessione della deroga deve essere compiutamente motivato. La Direzione deve pronunciarsi entro 40 giorni dal ricevimento della richiesta di deroga. Decorso tale termine la deroga si ritiene concessa.

L'inosservanza di quanto sopra previsto comporta l'adozione di provvedimenti disciplinari sino alla radiazione.

ARTICOLO 50

Per quanto non previsto dal presente Statuto, valgono le disposizioni di legge. Il medesimo è sottoposto all'approvazione, ai fini sportivi, della Giunta Nazionale del C.O.N.I.

INDICE

CLAUSOLE COMPROMISSORIE - ARBITRATO     ART.  49

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI                ART.  21

CONSIGLIO NAZIONALE DEI DELEGATI             ART. 15 BIS

COMITATO PROVINCIALE                                ART.  29

COMITATO REGIONALE                                   ART.  34

COMPITI STRUTTURE DI BASE                         ART.    7

CONGRESSO NAZIONALE                                ART.  11, 12131415

CONSIGLIO NAZIONALE DEI DELEGATI            ART. 15 BIS

CONGRESSO PROVINCIALE                             ART.   2728

CONGRESSO REGIONALE                                ART.   32, 33

DELEGATO PROVINCIALE                                ART.   31

DELEGATO REGIONALE                                   ART.   36

DIREZIONE NAZIONALE                                  ART.   1617

DIRITTI DOVERI DEI SOCI                             ART.     8

DURATA DECADENZA ORGANI (NORME COMUNI)  ART.   444546

ELEGGIBILITA’                                              ART.   42

INCOMPATIBILITA’ INTERNE                          ART.   48

NATURA DELL’ENTE E RICONOSCIMENTI          ART.   12

NORME PARTICOLARI PER LA REGIONE VALLE D'AOSTA   ART. 26 BIS

ORGANI DI GIUSTIZIA COLLEGI PROBIVIRI    ART.   22 BIS23

ORGANI NAZIONALI                                      ART.   10

PATRIMONIO STRUTTURE TERRITORIALI        ART.   38

PATRIMONIO E RISORSE CSEN                      ART.   3940

PERDITA QUALIFICA SOCIO                          ART.     9

PRESIDENTE NAZIONALE                              ART.   18

PRESIDENTE PROVINCIALE                          ART.   30

PRESIDENTE REGIONALE                             ART.   35

PRINCIPI DI GIUSTIZIA SPORTIVA              ART.  22

PROCURATORE SOCIALE                             ART.   24

PROVVEDIMENTI DI CLEMENZA                   ART.   47

REGOLAMENTI                                           ART.   3

RESPONSABILI TECNICI NAZIONALI  DI SETTORE  ART.    25

RIMANDI DI LEGGE APPROVAZIONE            ART.   50

RIUNIONI – VERBALI (NORME COMUNI)       ART.   43

SCIOGLIMENTO                                        ART.   41

SCOPI E FINALITA’                                    ART.   1, 2

SEGRETARIO NAZIONALE                          ART.   20

SOCI- TESSERATI- RAPPORTI DI APPARTENENZA    ART.   4, 56

STRUTTURE TERRITORIALI                        ART.   26 - 26BIS

STRUTTURE TERRITORIALI  (NORME COMUNI)  ART.   37

VICEPRESIDENTI NAZIONALI ED UFFICIO PRESIDENZA  ART.   19