LEGGE DI BILANCIO E SPORT

PATURNIE, PATEMI E CRISANTEMI … a cura di Simone Boschi


Una riflessione sulla Legge di Bilancio e Sport 2018 affidata alla penna caustica di Simone Boschi non può non suscitare forti emozioni e creare a sua volta spunti di discussione; alla profonda conoscenza tecnica della materia, l'Autore, come pochi, riesce anche nei passaggi più complicati ad essere chiaro ed essenziale. Uno scritto che si legge d'un sol fiato
(Leonardo Ambrosi).

 

Una Legge di Bilancio che interviene fortemente nella gestione dello Sport mancava da lustri e ci sta dando un bel daffare, non senza reazioni, fra le più disparate: dall'apprezzamento alla prudenza, dallo scetticismo al malcontento.

Proviamo a riflettere nuovamente su alcune tematiche trattate dal Legislatore, già oggetto di importanti approfondimenti da parte di stimati Colleghi più bravi di me.


► INQUADRAMENTO LAVORISTICO

L'arruffata capigliatura del lavoro nello sport dilettantistico subisce una bella pettinata in un unico verso: tutti in co.co.co. (trad. tutti giù per terra!): in sostanza, le prestazioni a favore del club non riconducibili al lavoro dipendente, parasubordinato o autonomo (il temibile incipit dell'art. 67 del Dpr 917/86 non sempre tenuto nella dovuta considerazione, su cui scivolano in tanti), debbono derivare da contratti di collaborazione coordinata e continuativa.

 

L'habitat del lavoro sportivo è stabilito dentro all'articolo 2222 del codice civile: la prestazione d'opera continuativa, garantita dal lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione, che è prestazione di fare e non di dare (Cass. 12011/1997), con assunzione del rischio da parte dell'esecutore (Cass. 9237/1997); essa è dunque prestazione di mezzi e non di risultato (che invece distingueva il "contratto a progetto" introdotto dalla Legge Treu n. 196/97, modificato dalla Legge Biagi n. 30/2003 e dal D.Lgs. 276/2003, poi abrogato dal Jobs Act del 2015), svolta in autonomia di esecuzione sebbene utilizzando attrezzature e mezzi forniti dal committente (Cass. 2042/1990).

 Il contenitore giuridico sarà dunque uguale per tutti e osserverà una forma rigorosa da cui deriveranno adempimenti poco graditi ai più sia per le complicazioni che sopraggiungeranno, sia per i maggiori costi amministrativi che potrebbe essere necessario sostenere.

Digerito (malvolentieri) l'abbandono della classica lettera di incarico di prestazioni sportive, fanno subito preoccupare due aspetti:

a) la mancanza di un elenco esemplificativo che da subito escluda, ad esempio, le prestazioni degli atleti (continuative sicuramente, ma si tratta di migliaia di soggetti che moltiplicheranno mansioni, grattacapi e – appunto – oneri) e dei giudici di gara (affatto continuative, ma certo non tempestivamente contrattualizzabili).

Lo scenario ipotetico è che occorra stipulare una co.co.co. con una persona di segreteria incaricata di… curare le numerose co.co.co.; che sia presente la mattina alle sette presso i campi di gara (magari al gelo o con un temporale in atto) per far firmare un contrattino all'arbitro e trasmettere un flusso telematico agli Uffici del Lavoro, perché no, tramite il commercialista anch'egli vittima di una levataccia: mah…

b) L'insorgenza di una serie di adempimenti sicuramente gravosi per un piccolo club ma già vigenti da anni per le co.co.co.:

  • la comunicazione preventiva al Centro per l'Impiego;
  • l'istituzione e la tenuta del Libro Unico del Lavoro;
  • la predisposizione del cedolino paga anziché il rilascio di ricevute semplici, ad ogni corresponsione di compenso.

Niente paura: restano in vigore anche le Certificazioni Uniche e la Dichiarazione dei Sostituti di Imposta: pagine e pagine, flussi telematici, sessioni e parcelle dei professionisti…

Nel mentre auspichiamo esoneri o almeno attenuazioni (perché è ragionevole pensare che la questione sia scappata di mano) non si può obiettivamente non ammettere che la lettura "secca" della norma introdotta dalla Finanziaria costringa a prepararsi a far fronte ai nuovi adempimenti, purtroppo già dal primo gennaio 2018, salvo quanto riporterò fra qualche riga.

In mezzo a questo clima fra l'incerto e il preoccupato, decisamente non bello, il Legislatore ci consegna tuttavia un segnale importante: viene infatti affermato in maniera chiara e indubitabile che le prestazioni  rese a favore di ASD e SSD derivanti da codeste co.co.co. sono esonerate da contribuzione previdenziale e non rientrano nell'ambito Inail: questa forte precisazione spazza via ogni dubbio, speriamo anche sui contenziosi in essere, quelli che lo stesso Ispettorato Nazionale del Lavoro (Circ. 1/2016) ha ammesso portare ad esiti alterni tanto che l'Amministrazione rischia la soccombenza nei giudizi instaurati per resistere alle pretese ispettive.

Le prestazioni per le quali continueranno a valere gli anzidetti esoneri saranno solamente quelle in grado di soddisfare entrambe le condizioni di seguito riportate:

1) dovranno essere afferenti le discipline sportive riconosciute dal CONI individuabili consultando il famoso elenco presente sul sito web del Comitato Olimpico; attenzione al fatto che talune federazioni sportive contemplano, fra le metodologie di allenamento, anche attività non espressamente incluse nell'elenco CONI.

2) debbono essere relative a specifiche mansioni che saranno dettagliate con prossima emanazione sempre del CONI.

Dopo il pregevole lavoro di perimetrazione dello sport dilettantistico che il CONI (circolari 1566/2016, 1568/2017, 1569/2017) aveva eseguito lo scorso anno dietro impulso della già citata circolare INL 1/2016, talune determinazioni federali avevano di fatto aperto varchi attraverso cui permaneva la possibilità per gli operatori e i praticanti di attività escluse di sentirsi ancora parte del mondo "sportivo dilettantistico" non senza equivoci (in particolare legati alla fruibilità di agevolazioni fiscali e previdenziali), rischiando di indebolire l'opera di classificazione delle discipline CONI.

Evidentemente il Legislatore se n'è accorto ed ha chiesto al CONI di infittire la rete determinando, in seno agli sport "ufficiali", anche le mansioni per le quali poter continuare ad erogare rimborsi/compensi in esonero da fiscalità e contribuzione.

Quindi:

a) per le discipline sportive non inserite nell'elenco ufficiale CONI e neppure contemplate quali metodologie "federali" di allenamento, non potendo più chiedere o mantenere l'iscrizione al Registro CONI, decade il riconoscimento sportivo dilettantistico e, con esso, le correlate agevolazioni riguardanti l'esonero fiscale e contributivo sui rimborsi sportivi, la decommercializzazione speciale prevista dal terzo comma dell'art. 148 del TUIR e dal settimo comma dell'art 4 IVA in presenza di quote o abbonamenti per l'iscrizione a corsi a pagamento (corrispettivi specifici), nonché la protezione offerta dal quarto comma dell'art. 149 TUIR alle ASD che svolgono prevalentemente attività commerciale.

Ne derivano una serie di adempimenti formali previsti da norme tributarie (emissione di scontrino o ricevuta fiscale, adozione di registri fiscali, dichiarazioni telematiche periodiche e annuali, salvo quanto attenuato da regimi forfetari quali la L. 398/91 o l'art. 145 TUIR) e l'assoggettamento a IVA e imposte sul reddito, oltre agli adempimenti (e correlati versamenti contributivi) richiesti in materia di lavoro.

Se una ASD o SSD svolge sia attività incluse nell'elenco CONI che attività escluse, le agevolazioni fiscali potranno essere mantenute sulle prime, ove sussistano tutte le altre condizioni di legge.

b) i pagamenti di prestazioni riguardanti mansioni escluse dall'elenco CONI di prossima emanazione (ancorché riguardanti discipline riconosciute) perderanno le agevolazioni Inps/Irpef, da cui la necessità di reinquadrare tali posizioni in ambito di lavoro subordinato, parasubordinato o autonomo, in vigenza di imposte e contributi.

c) E' estremamente probabile che l'emanando elenco CONI relativo alle mansioni conferenti con l'attività sportiva dilettantistica neutralizzerà provvedimenti o circolari già emesse da FSN o EPS  se in contrasto con l'indirizzo che il Comitato Olimpico vorrà darci. Questo emerge da almeno due considerazioni: 1) è solo con la Finanziaria 2018 che si dispone l'obbligo del contratto di co.co.co. e adempimenti correlati; 2) è la stessa Legge di Bilancio che richiede al CONI di indicare tali mansioni, nella sua qualità di unico ente certificatore dell'attività sportiva dilettantistica: concetto sancito dall'art. 7 della Legge 186/2004 e dalla Circolare 1/2016 INL, tale da escludere che FSN o EPS possano autonomamente surrogarsi al Comitato Olimpico.

Ad oggi manca ancora l'elenco delle mansioni che la Legge di Bilancio 2018 ha chiesto al CONI: tale situazione impedisce di sapere in quali casi si potrà continuare ad erogare rimborsi sportivi fruendo delle agevolazioni fiscali-previdenziali, seppure in forma di co.co.co., tuttavia è potenzialmente devastante l'impatto di tale elenco che ridurrà l'ambito agevolativo già ridotto nel 2017 per effetto della statuizione delle discipline riconosciute.

Fra paturnie e legittime proteste, occorre intanto fare due riflessioni.

La prima è legata alla ragionevolezza: aspettiamo l'elenco mansioni del CONI prima di avviare una riorganizzazione degli adempimenti legati alle co.co.co. sportive e intanto evitiamo di complicarci la vita e sostenere oneri, magari nell'ottica di un'auspicata attenuazione degli adempimenti che da più parti viene sollecitata, oppure iniziamo intanto ad inquadrare le nuove collaborazioni 2018 (pur senza il supporto dell'elenco mansioni, senza il quale non si può certo sapere su quali rapporti applicare Irpef e Inps) per poi andare progressivamente a convertire quelle in corso dal 2017?

La seconda è più "filosofica", legata alla tutela del club di fronte ad eventuali accessi ispettivi di inizio anno: è il caso di aver timore di un sopralluogo lavoristico, posto che ad oggi, la si veda come si vuole, una norma vigente obbliga a considerare co.co.co. tutti i rapporti sportivi dilettantistici?

Questa è probabilmente la direzione più prudente che tuttavia imporrebbe di:

  1. avviare prima possibile un processo di conversione dei (vecchi e nuovi) contratti sportivi in collaborazioni coordinate e coordinative, salvo poi (in successivo momento) assoggettare a contributi e imposte i soli contratti legati a mansioni che il CONI avrà eventualmente disconosciuto;
  2. provvedere alla comunicazione al Centro per l'Impiego di tutti i rapporti in essere, eventualmente partendo dai nuovi contratti 2018 ma non dimenticando o trascurando quelli in corso (provenienti da annualità precedenti) sui quali potrebbero essere già adesso elevate contestazioni in sede di accesso ispettivo;
  3. istituire-aggiornare il Libro Unico sul Lavoro in relazione a tutte le posizioni in essere;
  4. adottare i cedolini paga in luogo delle classiche ricevute;
  5. eseguire prima possibile una verifica dei rapporti sportivi in essere: se dovessero emergere posizioni legate a discipline già escluse dall'elenco ufficiale CONI 2017, è consigliabile l'adozione immediata di una tipologia contrattuale legalmente valida, anche per evitare le pesanti sanzioni previste per il lavoro irregolare o in nero (da 1.500 a 36.000 euro per ciascun lavoratore, a seconda dei casi).

 

Si sa che le disgrazie non vengono mai da sole: a tal proposito si rammenti il nuovo divieto dal 1/7/2018 (art. 1 c. 90 L. 205/2017) di pagamento di stipendi e compensi in contanti, per i quali non avrà più valore la mera firma "per ricevuta" o "per quietanza"; sono previste sanzioni da 1.000 a 5.000 euro per chi trasgredisce.

►  RIMBORSI SPORTIVI: FISCALITA'

Importante sollievo, anch'esso proveniente dalla Legge di Bilancio, è l'innalzamento della franchigia di esenzione Irpef per i compensi di natura sportiva dilettantistica, da 7.500 a 10.000 euro su base annuale; per effetto del descritto incremento, anche il limite superiore sale a 30.658,28 euro (entro cui vige una ritenuta definitiva Irpef del 23% più le addizionali regionale e comunale); oltre, si applicherà una ritenuta d'acconto (oltre alle solite addizionali) del 23%.

Differente è il trattamento riservato ai tre scaglioni in sede di dichiarazione annuale dei redditi: la fascia fino a 10.000 euro non fa cumulo e va indicata in esenzione da imposte; la fascia fra 10.000,01 e 30.658,28 euro non fa cumulo ai fini della tassazione ma va indicata anche perchè concorre a individuare l'aliquota Irpef marginale di tassazione degli altri eventuali redditi; la terza va indicata e fa cumulo anche come imponibile, pur con diritto di scomputo della ritenuta d'acconto trattenuta dal club committente.

► SOCIETA' SPORTIVE LUCRATIVE

… poscia, più che 'l dolor, potè 'l digiuno (Inferno, XXXIII).

Con l'intenzione di dare una seconda "pettinata" all'arruffata capigliatura del mondo sportivo (ma presumibilmente più per fame di gettito) la Legge di Bilancio 2018 introduce la possibilità di svolgere attività sportiva dilettantistica attraverso società sportive dilettantistiche lucrative: lo dice il nome, sono quelle che svolgono attività riconosciuta dal CONI ma possono assegnare gli utili ai soci, con buona pace del divieto di distribuzione di profitti, riserve e quant'altro anche in forma indiretta, da sempre inviolabile clausola per il riconoscimento sportivo e l'iscrizione al registro nazionale CONI (art. 90 comma 18 lettera a) nr. 1 della Legge 289/2002).

Tali società (da iscriversi in apposita sezione del registro nazionale CONI ad oggi non istituita: a quando la sua partenza?) potranno essere costituite in forma di società a responsabilità limitata, società per azioni o in accomandita per azioni, società in accomandita semplice e società in nome collettivo (in realtà anche in forma di società semplice, per la quale tuttavia è previsto l'esercizio commerciale della sola attività agricola, quindi si ritiene non possa esserci compatibilità); esse dovranno essere dotate di uno statuto contenente, fra l'altro, la denominazione o ragione sociale corredata dalla dicitura "società sportiva dilettantistica lucrativa", l'oggetto o scopo sociale contenente lo svolgimento e l'organizzazione di attività sportive dilettantistiche (e la didattica dov'è finita? pietà l'è morta...), il divieto per gli amministratori di ricoprire cariche in altre società o associazioni sportive dilettantistiche affiliate alla medesima FSN, DSA, ovvero EPS nell'ambito della stessa disciplina (si noterà che non è espressamente citata la carica di amministratore in altra "società sportiva lucrativa": è dunque consentito poterne amministrare più di una? qualcuno risponda, nobili signori…).

Altra previsione statutaria per le lucrative, forse la più dirompente, è l'obbligo di prevedere, durante l'apertura a pagamento dell'impianto sportivo, la presenza di un direttore tecnico di provenienza ISEF o Scienze Motorie o dello Sport.

Considerato che l'apertura dell'impianto sportivo al pubblico può abbracciare un arco temporale giornaliero molto ampio, è ragionevole pensare che sia necessario contrattualizzare più di un direttore tecnico, da cui altri costi e altri adempimenti.; se tuttavia l'impianto resta aperto "a ingresso gratuito" (come ad esempio in occasione dell'apertura alla cittadinanza di quartiere per convenzioni con l'Amministrazione comunale) tale obbligo non sussiste.

Insomma, dice il Legislatore, se il club incassa corrispettivi di ingresso ha anche il denaro per garantire la presenza del direttore tecnico; altrimenti non ha obblighi in tal senso.

Se dal lato economico si assiste dunque ad una sorta di "copertura finanziaria endogena" del costo del direttore, da quello sportivo e salutistico non si capisce per quale motivo chi non paga non ha diritto alla competenza del direttore ("la prima classe costa mille lire, la seconda cento, la terza dolore e spavento…" F. De Gregori).

Obbligo molto simile vige in Toscana per effetto dell'art. 16 del Regolamento 42/R/2016 attuativo della Legge regionale 21/2015 sulla pratica sportiva e sugli impianti sportivi: "presso ogni palestra" deve operare un responsabile tecnico con laurea magistrale in scienze motorie che può a sua volta avvalersi di tecnici del CONI, delle FSN, degli EPS e delle DSA, tecnici diplomati a seguito di corsi formativi professionalizzanti riconosciuti dalle singole regioni, operatori di provenienza scienze motorie o Isef.

Lo stesso regolamento toscano chiarisce che per "palestra" va inteso il luogo ove si svolgono le attività ludico-motorio-ricreative; l'anzidetta L.R. 21/2015, a sua volta, definisce (art. 3) "attività ludico-motoria-ricreativa" quella svolta singolarmente o in gruppo per fini di benessere e ricreativi, che può essere organizzata dai soggetti riconosciuti/affiliati CONI e CIP  senza mutarne la natura da motoria e ricreativa in sportiva.

Giova sapere che il summenzionato articolo 3 definisce altresì "attività sportiva" quella agonistica e non agonistica praticata in forme organizzate dalle FSN, DSA, EPS, e da tutti i soggetti riconosciuti/affiliati CONI e CIP.

Ne consegue che in Toscana:

a) la presenza del responsabile o direttore tecnico (con le distinte mansioni a seconda della norma che prevede la rispettiva figura) è comunque obbligatoria sia che si tratti di ASD o SSD svolgente attività ludico-motoria-ricreativa (a fini di benessere o ricreativi), sia che si tratti di società sportiva lucrativa;

b) il fatto che una ASD o SSD (riconosciuta CONI) consenta ai propri tesserati la pratica di una disciplina riconosciuta dal CONI che, secondo la descritta normativa regionale, è tuttavia legata/ispirata a fini di benessere e ricreativi, non fa "passare" tale attività fra quelle classiche CONI ai fini della succitata legge regionale, ma la mantiene in ambito "ludico-motorio-ricreativo", in ciò non esonerando dall'obbligo del responsabile o direttore tecnico.

Tale perimetrazione è molto più ampia di quanto si pensi in quanto coinvolge sia club non iscritti al CONI, quali ad esempio centri fitness in forma imprenditoriale, scuole di ballo non sportivo, centri pilates o yoga, ecc. (dove prevale effettivamente lo scopo ricreativo o di benessere personale nella sua accezione più ampia), sia club iscritti al CONI che dichiarano lo svolgimento di un'attività sportiva dilettantistica solo apparente o comunque confliggente con la medesima normativa regionale e con la previsione di prevalenza dell'aspetto ricreativo e del benessere.

Insomma, il direttore o responsabile tecnico ha da esserci.

 

Per le ASD o SSD toscane che praticano realmente attività sportiva riconosciuta e regolamentata da FNS, DSA, EPS e CIP, occorrerà verificare (anche) i regolamenti federali, che spesso già prevedono la figura del direttore sportivo o similare: ulteriore allargamento di quel perimetro più sopra già definito ampio.

Con l'occasione si segnala che sono in corso indagini presso i club dilettantistici della Toscana ad opera di team della Asl costituiti da ispettori che ben conoscono la normativa vigente sopra descritta e che in taluni casi (mancanza del direttore o responsabile tecnico, oppure figura non dotata del requisito formativo universitario) arrivano anche a disporre la chiusura dell'impianto sportivo.

 

Nelle società sportive lucrative (e solo in esse: per le tradizionali asd e ssd tutto resta com'era) i proventi da attività sportiva (corsi, abbonamenti, accessi giornalieri, ecc.) sono assoggettati ad IVA 10%.

Va da sè che le prestazioni di natura non sportiva (come ad esempio le prestazioni pubblicitarie, gli ingressi alle manifestazioni con biglietteria, ecc.) restano con IVA ad aliquota 22%; l'eventuale somministrazione di alimenti e bevande presso il punto di ristoro del club sconta aliquota 10%.

Forse non tutti hanno scorto l'opportunità derivante dalla tassazione Iva ad aliquota bassa sui proventi conseguiti, stante il fatto che l'Iva pagata ai fornitori diviene detraibile così da abbattere considerevolmente i versamenti dovuti all'erario ed alleggerire i costi d'esercizio.

 

Nelle Asd e Ssd tradizionali, infatti, l'attività sportiva dilettantistica non è assoggettata ad Iva, quindi non è possibile recuperare l'imposta versata ai fornitori, da cui un appesantimento dei costi di gestione per effetto di quella stessa Iva che resta un onere totalmente a carico del club.

 

Le SSDL costituite in forma di società di capitali godono altresì della riduzione a metà dell'imposta sul reddito delle società. Non si sa bene per quale motivo siano state escluse da questa agevolazione le società in nome collettivo e quelle in accomandita semplice: non rappresenta impedi-mento il fatto che nelle società di persone l'imposta sul reddito è dovuta dai soci per effetto dell'imputazione reddituale proporzionale alla quota di partecipazione agli utili (art. 5 Dpr 917/86); per dare un piccolo aiuto anche alle società collettive sarebbe quindi bastato prevedere che al reddito complessivo del socio concorresse una parte soltanto degli utili derivanti da società sportive lucrative.

Il Vostro autore è particolarmente infervorato su questo aspetto, poiché la soluzione di una piccola società di persone per gestire, ad esempio, una palestra (che ovviamente svolga attività ricono-sciuta CONI con legalità e rispetto dei dettami sportivi e tributari) potrebbe rappresentare l'intersezione fra semplicità, convenienza e tranquillità: con una contabilità di tipo semplificato (dal basso costo ma ugualmente precisa), ai soci sarebbe infatti possibile:

a) evitare adempimenti formali di approvazione e deposito del bilancio presso il registro imprese;

b) prelevare gli utili conseguiti nel precedente esercizio senza particolari adempimenti o delibere;

c) non dover affrontare i rigori di una società di capitali fra contabilità ordinaria, obblighi di presidio del capitale sociale, bollatura e tenuta di libri sociali, verbalizzazioni e trascrizioni.

Certo, per i soci della s.n.c. e per i soli accomandatari della s.a.s. vi è responsabilità patrimoniale personale illimitata e solidale per i debiti societari, ma con un buon consulente e il rispetto quotidiano delle regole gestorie, un buon controllo contabile e la consueta ragionevolezza basata sulla legalità, non vedo il problema.

A questo punto occorre domandare se il lettore rammenta un passaggio di qualche paragrafo fa, riguardante il pagamento di prestazioni sportive dilettantistiche in regime agevolato Irpef e Inps: ebbene, per le società sportive lucrative, il pagamento di istruttori, atleti, dirigenti ecc. (anche nell'ambito di discipline riconosciute dal CONI) deve derivare sempre e comunque da contratti di co.co.co. tradizionali, con tassazione Irpef e versamenti Inps (alla gestione ex Enpals, ad aliquota ridotta nei primi cinque anni di rapporto), senza alcuna soglia di esenzione come per le classiche asd e ssd e con tutti gli adempimenti formali tipici del lavoro parasubordinato come la comunicazione preventiva al Centro per l'Impiego, l'istituzione e la tenuta del Libro Unico del Lavoro, la predisposizione del cedolino paga, la Certificazione Unica e la dichiarazione del sostituto di imposta.

 

Senza dimenticare di pagare i consulenti…

► CONCLUSIONI

E' indubbio che occorrono chiarimenti e integrazioni: leggendo le norme del "pacchetto sport" contenute nella Finanziaria si percepisce che qualcosa di quanto è stato scritto sia un temporaneo abbozzo in attesa di istruzioni di funzionamento.

Ma ci siamo ormai abituati: vedi il Codice del Terzo Settore.

Apprezzata da chi scrive l'interpretazione autentica sulla perimetrazione del lavoro sportivo dilettantistico: si tratta inderogabilmente di collaborazioni coordinate e continuative con le consuete agevolazioni Irpef e Inps (che vengono invece escluse per le "lucrative"), purché siano riferite a discipline in elenco CONI e a mansioni che il CONI ci dirà quali sono. Attenzione a chi sgarra, tanto che emerge chiaramente l'attività di monitoraggio approntata grazie anche a strumenti telematici quali la comunicazione al Centro Impiego e gli altri adempimenti (periodici o annuali) tipici del datore di lavoro.

Dopo la boccata di ossigeno dei ricavi commerciali a 400mila euro in regime opzionale di Legge 398/91, proveniente dalla Legge di Stabilità 2017, stavolta è il turno della maggior franchigia esentiva sui pagamenti di prestazioni nell'ambito sportivo dilettantistico, che arriva a 10mila euro.

 

Forse bastone e carota? maggiori aiuti fiscali, ma anche più controllo: a me potrebbe stare bene.

Simone Boschi
Commercialista e Revisore legale dei Conti, Firenze