Esenzione imposta di bollo per ASD/SSD

Le novità dalla Legge di Bilancio 2019



Nonostante le perplessità dettate dalle novità introdotte per il mondo sportivo dilettantistico negli ultimi mesi preferiamo iniziare il nuovo anno con una buona notizia : l'estensione anche alle ASD e SSDrl dell'esenzione dall'imposta di bollo già prevista per Federazioni Sportive ed Enti di promozione sportiva. 

Il provvedimento è inserito nella LEGGE DI Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021. (LEGGE 30 dicembre 2018, n. 145. Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021. Pubblicata in G.U. 31/12/2018)

In particolare si segnala il COMMA 646. All’articolo 27-bis della tabella di cui all’allegato B annesso al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, le parole: « e dalle federazioni sportive ed enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI » sono sostituite dalle seguenti: «nonché dalle federazioni sportive, dagli enti di promozione sportiva e dalle associazioni e società sportive dilettantistiche senza fine di lucro riconosciuti dal CONI ».

L’esenzione, in modo assoluto, dal pagamento dell’imposta di bollo, a favore delle FSN e degli EPS riconosciuti dal CONI, è prevista dall’articolo 27-bis, contenuto nella Tabella, allegato B, al DPR n. 642 del 1972. L’articolo 27-bis cit. è stato originariamente inserito nella Tabella, allegato B, del DPR n. 642 del 1972 dall’articolo 17 del D.Lgs. n. 460 del 1997 ed aveva un ambito soggettivo di applicazione limitato esclusivamente agli “Atti, documenti, istanze, contratti, nonché copie anche se dichiarate conformi, estratti, certificazioni, dichiarazioni e attestazioni poste in essere o richiesti da (ONLUS).". Successivamente, l’articolo 90, comma 6, della L. 289 del 2002, ha ampliato i soggetti beneficiari della esenzione de qua, facendovi rientrare, a decorrere dal 1° gennaio 2003, anche le “FSN ed EPS riconosciuti dal CONI”. 

Quindi a far data dal 1 Gennaio 2019  "Atti, documenti, istanze, contratti, nonché copie anche se dichiarate conformi, estratti certificazioni, dichiarazioni e attestazioni poste in essere o richiesti da organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) «nonché dalle federazioni sportive, dagli enti di promozione sportiva e dalle ASD/SSD senza fine di lucro riconosciuti dal CONI» saranno esenti da bollo.

Riprendendo quando indicato nella Circolare dell'Agenzia delle Entrate  n. 18/E del 1 agosto 2018 , PUNTO 8: …… si ritiene che nel concetto di “atti, documenti (…) richiesti dalle  FSN ed EPS riconosciuti dal CONI” rientrino le ricevute per indennità, rimborsi spese analitici, rimborsi spese forfettari, richiesti a fronte di somme erogate dalle FSN e dagli EPS, in quanto – trattandosi di documentazione necessaria ai fini dell’esecuzione dei rimborsi – il loro rilascio viene “richiesto” dalle “FSN e EPS riconosciuti dal CONI”.
Si può quindi ritenere che tra i documenti esenti da bollo siano ricomprese anche le ricevute per indennità, rimborsi spese analitici, rimborsi spese forfettari, richiesti a fronte di somme erogate da ASD/SSD senza scopo di lucro, trattandosi di “documentazione necessaria ai fini dell’esecuzione dei rimborsi“.

 

 

 

 

 

Quanto all'esezione delle mache da bollo per la registrazione dell'atto di costituzione e dello statuto si ritiene che, mancando ancora al sodalizio richiedente la registrazione il riconoscimento del CONI,  la predetta esenzione non possa trovare applicazione.  Ma sul punto sarà necessario – ancora una olta – attendere i doverosi chiarimenti. 

 

 

 

 

La Redazione FiscoCsen